PER IL PROFESSORE CHE SOLO SPORADICAMENTE FA L'AVVOCATO NIENTE IRAP Stampa

Con sentenza numero 3275/2015 la Commissione Tributaria Regionale di Roma si è recentemente pronunciata su una questione sinora abbastanza diffusa: quella dei docenti universitari che svolgono anche attività professionale, ma in via residuale. Nel caso di specie, l'appello proposto dinanzi al predetto organo proveniva da un docente a tempo pieno che, con pochi clienti l'anno, senza una stabile organizzazione d'ufficio, con scarso utilizzo di beni strumentali e senza la collaborazione di dipendenti o colleghi, esercitava sporadicamente anche l'attività di avvocato. E la Commissione gli ha dato ragione, accogliendo le argomentazioni utilizzate dalla Corte di Cassazione che, interessata della questione, aveva rinviato al giudice del merito. In sostanza si è rilevato che non è possibile ritenere che qualsiasi forma di collaborazione sia idonea a dimostrare la sussistenza di un'organizzazione stabile e autonoma: quest'ultima, infatti, può semmai ravvisarsi solo nell'ipotesi di impiego di lavoratori subordinati o con rapporto di lavoro coordinato e continuativo. Niente imposta quindi per il professionista. (Fonte: V. Zeppilli, 10-06-15)