ASSEGNI DI RICERCA. PROROGA PER DUE ANNI Stampa

Il 27 febbraio il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione del decreto 192 del 31 dicembre 2014, cosiddetto “mille proroghe” (Legge 11 del 27 febbraio 2015). Tra le modifiche, la proroga per 2 anni degli assegni di ricerca in scadenza. Tuttavia non si può procedere per proroghe periodiche, tanto più che dal prossimo anno giungeranno a scadenza anche i contratti per i Ricercatori di tipo A, che rischiano di scontare il sostanziale fallimento della tenure track all’italiana (articolo 24 delle Legge 240/10). È necessario un piano straordinario di assunzioni nelle Università e negli Enti di Ricerca. Si tratta di stabilizzare le migliaia di persone che da anni con borse, assegni di ricerca e contratti a termine sostengono la ricerca pubblica nei nostri atenei e negli enti. E si tratta di attivare un nuovo reclutamento. (Fonte: FlcCgil 02-03-2015)

Un commento on line di un’associazione di ricercatori precari: ‘Attenzione comunque che questo non implica una proroga automatica degli assegni in essere! Non è stato esteso da 12 a 14 anni il periodo complessivo di durata di Assegni+RTD. Così ora gli assegnisti dovranno scegliere se bruciarsi degli anni di RTD con un assegno sottopagato e non riconosciuto (in alcune delle categorie, nell’ASN gli assegnisti sono stati sistematicamente bocciati). D'altra parte, c'è stato un emendamento (di Ilaria Capua) per estendere anche i 12 anni, ma purtroppo è stato cestinato come tutti gli altri dalla fiducia messa dal governo sul provvedimento’. Pertanto si intende che è incrementato il limite massimo di anni trascorsi quale assegnista, non che i rapporti in essere siano prorogati. Resta dunque fermo l’altro limite previsto dalla l. 240/2010, art. 22, c. 9:
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’articolo 24 (ricercatori a tempo determinato), intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.