LEGGE DI STABILITÀ. RIDOTTO IL FONDO DA RIPARTIRE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA Stampa

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (GU n. 302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212)
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2013) dispone all’art. 1, comma 52, che “Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della Legge 12 novembre 2011, n. 183***, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015”.

*** Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 82. “A decorrere dall'anno 2012 … è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione”.
(Fonte: altalex.com 29-12-2012)