L’IMPRESA INNOVATIVA, STARTUP Stampa
Per la prima volta, nell'ordinamento italiano viene introdotta la definizione di impresa innovativa (startup) e sono stabilite agevolazioni fiscali esemplificazioni che toccano tutte le fasi del ciclo di vita di una startup, dalla nascita alla fase dl sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura. Quello delle startup è stato il capitolo del decreto sviluppo bis più chiacchierato, in rete e non solo. A sollevare perplessità la definizione dl startup ritoccata e migliorata nel suo passaggio parlamentare in modo da essere più inclusiva. Apprezzata la scelta dell'autocertificazione per startup e incubatori, una scelta antiburocratica e di trasparenza, le misure per incentivare la raccolta di capitale, una disciplina speciale per i rapporti di lavoro. Più in generale è stato però salutato positivamente un impianto legislativo che ha voluto capire, prima che regolare, un mercato emergente come quello dei nuovi imprenditori innovatori. Gli emendamenti approvati hanno esteso il perimetro delle nuove aziende che possono essere ammesse ad agevolazioni e semplificazioni. In base al testo approvato con startup s’intende una società di capitali che opera principalmente in Italia, non quotata, costituita da non più di quattro anni e che registra un valore della produzione inferiore ai 5milioni di euro. La maggioranza del capitale deve essere detenuta da persone fisiche (almeno per due anni) e deve avere come oggetto sociale prevalente (e non esclusivo) lo sviluppo di prodotti innovativi. Per essere considerate startup devono inoltre avere almeno uno di questi requisiti: destinare almeno il 20% (prima era il 30%) delle spese In ricerca e sviluppo; impiegare almeno per un terzo della forza lavoro ricercatori, dottori o dottorandi; essere titolari, licenziatari di un brevetto (o quantomeno aver presentato domanda di registrazione).
(Fonte: IlSole24Ore 14-12-2012)