TURNOVER PER LA PRIMA FASCIA. TRE CORRETTIVI PER LO SBLOCCO Stampa

La sovrapposizione e la coesistenza di numerosi limiti, introdotti per ragioni diverse (finanza, ricambio generazionale, ri-proporzionamento delle fasce) hanno sostanzialmente bloccato a tempo indeterminato il turn over per la prima fascia. Tra i molti, i principali ostacoli sono costituiti dall’utilizzazione del punto organico per misurare il finanziamento necessario alla chiamata “interna”, dal limite di chiamate rispetto ai posti banditi per ricercatori di tipo b, dal limite di finanza pubblica del 20% del turn over complessivo. Mentre il piano di reclutamento straordinario dei professori associati, volto alla progressione di carriera dei ricercatori, supera alcuni di questi limiti, nessuna salvaguardia è prevista per la progressione di carriera dei professori associati.
Nella consapevolezza della difficoltà di intervenire nell’immediato sui limiti imposti per ragioni di finanza, si propongono tre correttivi immediati i quali ove necessario possono trovare spazio nel provvedimento cosiddetto “mille proroghe” in corso di approvazione.
Il primo di essi è la modificazione dei criteri di individuazione della copertura finanziaria per la chiamata degli interni. Ferma restando l’esigenza di un razionale sistema di pianificazione dell’organico, l’applicazione dell’attuale criterio del punto organico indipendentemente dall’anzianità di servizio posseduta dall’interno che è chiamato determina un’anormale e fittizia necessità di copertura finanziaria. In molti casi, invece, la chiamata dell’interno non comporterebbe all’ateneo alcun differenziale di spesa reale. Per tale ragione si propone di modificare il criterio del punto organico per le chiamate degli interni inserendo il criterio del “differenziale di costo individuale” proiettato su un ragionevole arco temporale. Analogamente si può agire sul recupero del maggior costo effettivo del personale andato in pensione.
Il secondo è l’eliminazione del vincolo della corrispondenza tra le chiamate dei professori ordinari e i posti banditi di ricercatori a tempo determinato di tipo b, anche perché, di fatto, finora nessun ateneo ha bandito tali posti e invece le risorse sono state “distratte” verso posti di tipo a. Altre sono le forme che devono garantire la massimizzazione dei posti di tipo b negli atenei, come ad esempio proposto di seguito.
Il terzo rimedio, che può essere o alternativo o aggiuntivo al secondo, è quello di abrogare tout court la lettera (a) del comma 3 dell’art. 24 della legge 240 del 2010, ovvero imporre agli atenei un limite massimo (assai piccolo) di posti di tipo a bandibili in rapporto ai posti di tipo b.
(Fonte: lettera del CONPASS al ministro Profumo 07-12-2012)