RETRIBUZIONI. ATTUAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI CUI ALLA SENTENZA NUMERO 223/8 OTTOBRE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Stampa

In considerazione della rilevanza delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2 e comma 22, e dell’art. 12, comma 10 della cosiddetta legge Tremonti, (Sentenza n. 223, decisa l’8 ottobre 2012, della Corte Costituzionale), si ritiene utile richiamare le dichiarazioni e riferire in merito alla loro pratica attuazione.
a) Illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,5% della base retributiva.
Il Governo, con decreto legge del 29 Ottobre, n. 185, ha provveduto ad annullare la norma, ristabilendo, per i dipendenti, il TFS, che prevede la trattenuta del 2,5% di cui sopra, trattenuta che continua, così, a essere applicata.
Si ricorda che il TFS, che prevede la buonuscita, è, nella generalità dei casi, più vantaggioso rispetto al TFR, la cui applicazione per i pubblici dipendenti era stata attuata dalla legge Tremonti e che la sentenza della Consulta ha stabilito essere illegittima. Ovviamente i trattamenti pensionistici, fatti con il TFR voluto dalla legge Tremonti, nel periodo 01-01-2011//12-10-2012 dovranno essere riconsiderati e attuati con la normativa del TFS.
b) Illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, nella parte in cui dispone che il periodo 01-01-2011//31-12-2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.
Il Governo, in merito, non ha emanato alcuna disposizione, ritenendo, forse, che devono essere le singole amministrazioni, che hanno praticato le riduzioni, ad attivarsi per restituire il maltolto. Ci risulta che alcune amministrazioni universitarie hanno provveduto a cancellare le riduzioni praticate. Nessuna iniziativa è stata comunque presa per la restituzione di quanto illegalmente trattenuto a cominciare dall’1-01-2011.
c) Illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 22. La disposizione attiene a provvidenze e a indennità speciale per il personale di magistratura e, pertanto, non interessa noi docenti universitari se non nelle ultime due righe del dispositivo, dove è detto che il comma 22 è illegittimo anche “nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21, che si trascrive” “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’art. 24 della legge (finanziaria) 23 dicembre 1998, n. 448, (noi professori universitari siamo compresi in questo personale) non si applicano per gli anni 2011, 2012, 2013”.
Nello stesso tempo il TAR di Trento, in seguito a ricorso presentato da docenti, ha ritenuto non infondata la questione di “legittimità costituzionale” del blocco delle carriere previsto dal terzo periodo del già richiamato comma 21, che così dispone “Per il personale di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. La Corte Costituzionale dovrebbe esprimersi in merito entro il prossimo mese di febbraio.
Si fa poi presente che professori delle università toscane hanno presentato ricorso al TAR Toscana per l’annullamento del secondo periodo del già citato comma 21 che così recita “Per le categorie di personale di cui all’art. 3 del d.l. 30 marzo 2001, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti””.
Il TAR Toscana ha già rinviato due volte la trattazione del ricorso e dovrebbe decidere in merito durante la prossima udienza, fissata per il 6 aprile 2013.
Tutto ciò richiamato, si prega il signor Ministro di voler dare le indicazioni ritenute opportune per portare ad attuazione, o per completare quanto già intrapreso da qualche ateneo, le disposizioni di cui alla sentenza citata della Corte Costituzionale.
(Fonte: A. Liberatore, segretario nazionale USPUR, lettera al ministro Profumo, 05-11-2012)