RICERCATORI. DISCIPLINA DELLA TITOLARITÀ DEI DIRITTI DELLE INVENZIONI Stampa

L’art. 65 del D.Lgs. 30/05 contiene la disciplina riguardante la titolarità dei diritti delle invenzioni fatte dai ricercatori universitari e dai ricercatori impiegati presso gli enti pubblici di ricerca. In tal caso, infatti, la disciplina è diversa da quella prevista per le invenzioni del lavoratore dipendente, contenuta nell’art. 64 dello stesso decreto legislativo.
Contrariamente a quanto accade per i lavoratori dipendenti, infatti, è previsto che qualora l’invenzione sia fatta nell’ambito di un rapporto con un’università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. Nel caso in cui l’autore dell’università non sia individuabile in un’unica persona, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti quelli che vi hanno contribuito in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
La domanda di brevetto deve essere presentata dall’inventore, che deve però al contempo darne comunicazione all’amministrazione. Al riguardo, in particolare, spetta all’Università o all’ente pubblico di ricerca stabilire la parte del canone per la concessione della licenza d’uso dell’invenzione a soggetti terzi che deve essere loro corrisposta. La legge pone però dei limiti a tale autonomia prevedendo che l’inventore in ogni caso deve aver diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano a stabilire nulla al riguardo, la legge prevede che debba essere loro corrisposto il trenta per cento dei proventi o canoni.
Una volta trascorsi cinque anni dalla concessione del brevetto senza che l’inventore ne abbia iniziato lo sfruttamento, salvo il caso in cui ciò derivi da circostanze non dipendenti dalla sua volontà, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente il diritto gratuito a sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali a essa connessi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.
(Fonte: S. Russo, impresalavoro.eu 07-11-2012)