RETRIBUZIONI. UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE LE AUMENTA DA NOVEMBRE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Stampa

La Corte costituzionale, nella sentenza 223/2012, non si è limitata a cancellare il "contributo di solidarietà" a carico degli statali, ma ha bocciato anche la trattenuta del 2,5% sul Tfr dei dipendenti pubblici, non imposta, invece, ai lavoratori del settore privato. Con un duplice risultato: l'obbligo di restituzione degli arretrati, e un aumento in busta paga rispetto ai livelli previsti dalla manovra estiva del 2010 che aveva ingabbiato gli stipendi pubblici.
Fino al 2010, la normativa imponeva al datore di lavoro un accantonamento sull'80% della retribuzione lorda (che è la base su cui si calcola l'accantonamento del Tfr), con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,5%, calcolata sempre sull'80% della retribuzione. La normativa precedente prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo ridotta, e, a fronte di un miglior Tfr, esigeva la rivalsa sul dipendente.
Nell'assetto che si è determinato in seguito alla norma impugnata (Dl 78/2010, articolo 12, comma 10), la percentuale di accantonamento opera sull'intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, solo per i dipendenti pubblici, in assenza della «fascia esente», determina in un sol colpo una riduzione della retribuzione e la riduzione della quantità di Tfr maturata nel tempo. Il legislatore aveva dunque dimenticato che, nel privato, tutti gli oneri sono a carico del datore di lavoro, mentre nei regimi pubblicistici era prevista appunto la ritenuta a carico del dipendente (il 2,5% sull'80% della retribuzione). L'illegittimità costituzionale si fonda sul principio di parità di trattamento fra i dipendenti pubblici e quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro.
Di conseguenza le pubbliche amministrazioni non sono più legittimate a trattenere ai dipendenti la trattenuta ex Enpas, ex Inadel, e così via. Inoltre, dovranno restituire le stesse ritenute effettuate dall’1 gennaio 2011 fino a oggi. Infatti, l'articolo 136 della Costituzione prevede che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Considerando che la sentenza è stata pubblicata il i7 ottobre 2012 (Gazzetta ufficiale, prima serie speciale, n. 4.1), l'applicazione inizierà con gli stipendi del mese di novembre, poiché gli stipendi di ottobre sono già stati elaborati. Peraltro, sembra non si possa sfuggire nemmeno al riconoscimento degli arretrati, poiché le sentenze hanno efficacia anche nei confronti dei rapporti sorti prima della dichiarazione d’illegittimità, con la sola eccezione dei rapporti esauriti. Gli enti dovranno dunque fare una variazione di bilancio per far fronte a questi oneri sopravvenuti, che sono quantificabili in una quota pari al 2% delle retribuzioni annue utili ai fini Tfr (che equivale al 2,5% dell'80% della retribuzione). Questo vuol dire che, nel 2012, dovranno essere reperite le risorse per rimborsare le trattenute effettuate nel 2011, quelle già trattenute nella prima parte del 2012 e quelle non più recuperabili nel 2012 a fronte della sentenza. In pratica si tratta di circa il 4%, da calcolare non solo sullo stipendio tabellare ma anche sulle altre voci utili (come indennità di amministrazione e retribuzione di posizione).
(Fonte: T. Grandelli e M. Zamberlan,  IlSole24Ore 22-10-2012)