IL RISCATTO DELLA LAUREA E DEI DIPLOMI |
Il riscatto della laurea è una facoltà che viene concessa al lavoratore per ottenere, a titolo oneroso, il riconoscimento ai fini previdenziali e pensionistici dei periodi scoperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. Possono essere riscattati: * i diplomi universitari (corsi di durata non inferiori a due anni e non superiore a tre); * i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei); * i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; * i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge; * i titoli accademici introdotti dal decreto n. 509 del 1999, cioè la laurea con corso di durata triennale e laurea specialistica, al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea. Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati dal 2005 che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio: diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di diploma di specializzazione e di diploma accademico di formazione alla ricerca. Per i particolari si veda gazzettadiparma.it 26-09-2012. |