ABILITAZIONE SCIENTIFICA. TAR LAZIO: LE ESIGENZE DEL RICORRENTE (ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI PER L’ANNULLAMENTO DEL DM 76/2012) SONO “APPREZZABILI FAVOREVOLMENTE E TUTELABILI ADEGUATAMENTE CON LA SOLLECITA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO NEL MERI Stampa

Il TAR del Lazio ha emesso la propria Ordinanza 03142 del 5 settembre 2012 relativa al ricorso presentato dall’associazione italiana dei costituzionalisti per l’annullamento del DM 76/2012 (regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale). Il TAR ha fissato  la trattazione di merito del ricorso per il 23 gennaio 2013, non respingendo quindi il ricorso ma ritenendo le esigenze del ricorrente “apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito”. Questo significa in concreto che la fase dell’abilitazione scientifica nazionale vivrà fino al 23 gennaio 2012 con la spada di Damocle di un possibile azzeramento. Come si evince dal testo dell’ordinanza, il TAR ha espressamente pronunciato “ai sensi dell’art. 55 comma 10 del Codice del processo amministrativo”. L’art. 55, comma 10, del Codice del processo amministrativo è così formulato: “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito”.
Quando il TAR pronuncia un’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, del Codice del processo amministrativo, ciò significa che il TAR stesso ritiene che i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti appaiono, ad un primo esame, fondati e meritevoli di possibile accoglimento in sede di merito (i giuristi parlano di fumus boni juris).
Dunque, il TAR ha valutato prima facie fondato in diritto il ricorso dei costituzionalisti.
Se, invece, lo avesse ritenuto infondato in diritto, avrebbe rigettato l’istanza cautelare scrivendo nell’ordinanza che il ricorso mancava del fumus boni juris. Sempre ai sensi del Codice del processo amministrativo, una volta che il TAR abbia valutato positivamente la fondatezza del ricorso, in sede cautelare, può scegliere due strade alternative:
(1) Il TAR può sospendere immediatamente gli effetti del provvedimento impugnato (il D.M. 76/2012 nel caso di specie), in attesa dell’udienza di merito: tuttavia, il giudice può adottare questo tipo di misura cautelare solo quando i ricorrenti dimostrino di subire un danno, ai propri interessi, talmente grave ed irreparabile da non consentire ai ricorrenti stessi di attendere l’udienza di merito.
(2) In alternativa, se il danno lamentato dai ricorrenti non è grave e irreparabile (in sintesi: se i ricorrenti possono aspettare qualche mese senza che i loro interessi siano irreversibilmente pregiudicati), il TAR può fissare in maniera immediata e anticipata l’udienza di merito, per “chiudere” la causa il prima possibile con una sentenza di primo grado (sulla base di una cognizione piena e approfondita della vicenda).
Il TAR ha scelto in questo caso l’opzione (2).
Si può dire che il richiamo all’art. 55, comma 10, del Codice del processo amministrativo oggettivamente equivale ad affermare, nella sostanza, che “i motivi di ricorso dei costituzionalisti sembrano fondati: si deciderà la questione, con maggiore approfondimento, il 23 gennaio 2013”. Il MIUR, se adottasse un atteggiamento ispirato alla prudenza, potrebbe in ipotesi sospendere la procedura o almeno differire i termini di presentazione delle domande (dei commissari e dei candidati) ad una data successiva al 23 gennaio 2013, per attendere la sentenza del TAR e, in questo modo, garantire che non venga svolto nel frattempo un concorso che potrebbe rivelarsi inutile, con spreco di denaro pubblico e con effetti di “beffa”, nel caso che tutto salti ex post, per i partecipanti all’abilitazione.
(Fonte: JUS,  roars 8 06-09-2012; redazione roars 06-09-2012)