ABILITAZIONE SCIENTIFICA. OSSERVAZIONI SULLE PROCEDURE Stampa

Il testo del bando per le abilitazioni scientifiche nazionali è scaricabile a questo link.
Vi si legge che la commissione attribuisce l’abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. In particolare, ai fini del calcolo degli indicatori dei singoli candidati di cui agli allegati A e B del DM n. 76 del 2012, il riferimento ai dieci anni consecutivi deve essere inteso includendo le pubblicazioni scientifiche pubblicate nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del decreto e fino alla data di presentazione della domanda. Per concorrere è necessario che professori e ricercatori di ruolo e non di ruolo siano registrati sul sito loginmiur.cineca.it; dalla propria pagina docente è possibile accedere alla sezione dedicata. Si segnala che le pubblicazioni da presentare nel numero limite definito dal bando dovranno essere caricate sul sito docente in formato pdf.
Da Redazione Roars riprendiamo di seguito osservazioni e commenti:
1. Come già si sapeva le commissioni avranno pochissimo tempo per operare (cinque mesi dalla data di pubblicazione del bando, che però resta aperto per quattro mesi). Dovranno insediarsi e concludere i lavori in un mese, salvo ulteriore proroga di sessanta giorni. Visto il numero di candidati atteso e la mole gigantesca di titoli da valutare, pare un’impresa titanica. A meno di non procedere all’abilitazione di tutti coloro che sono in possesso dei requisiti quantitativi. Saranno abilitazioni puramente bibliometriche? A titolo di esempio riportiamo quanto scrive il Presidente della SISDiC, che pure teneva in conto tempi alquanto più dilatati: Per lo IUS/01, limitandosi alla II fascia, si può, con previsione cauta, immaginare un numero di candidati non inferiore a 150. Dunque: un numero di monografie non inferiore a 250 e un numero di articoli e altri scritti non inferiore a 2.000. Se fosse così, ciascun commissario dovrebbe leggere circa 80.000 pagine in circa 150 giorni (considerando, nei sette mesi, 6 giorni a settimana al netto di 8 giorni per le riunioni e 10 per scrivere i giudizi analitici); dovrebbe perciò leggere circa 533 pagine al giorno (per sette ore, 76 pagine l’ora). L’evidente, obiettiva impossibilità (che sarebbe tale anche riducendo i numeri del 30/40%) renderebbe, ancora una volta, assai fragile la procedura.
Si noti anche che è possibile presentare candidatura per più di una fascia e di un settore concorsuale (Art. 2, comma 6). Un’ulteriore ragione per prevedere che le commissioni dovranno far fronte ad un notevole carico di lavoro.
2. Il requisito della maggioranza dei quattro quinti, apparentemente più selettivo, concede in realtà un potere di ricatto ai commissari di minoranza che potranno ottenere l’abilitazione dei loro protetti in cambio del non esercizio del potere di veto per l’abilitazione dei candidati di maggioranza.
3. I tempi così ristretti favoriranno i comportamenti dilatori dei commissari di minoranza (qualora ve ne sia solo uno), al fine di far naufragare la commissione e ottenerne la sostituzione.
4. L’obbligo di inviare i titoli in formato elettronico comporterà i problemi già visti per la VQR in forma aggravata, visto il numero di pubblicazioni che saranno presentate. Pare impossibile che gli editori si prestino a collaborare ad un’operazione tanto onerosa. Infine non si comprende il significato della previsione secondo la quale “tra le pubblicazioni devono essere indicate quelle soggette a copyright”.
5. Il bando chiarisce che gli indicatori individuali sono computati tenendo conto delle pubblicazioni indicate all’atto della domanda, incentivando la produzione di spazzatura redatta al solo fine di superare la mediana concorsuale.
7. Resta non chiarito se le mediane costituiscano un criterio derogabile. Così pure rimane non chiaro se per le aree non bibliometriche siano previste due o tre mediane. Non si tratta di dettagli di poco conto, dato che il bando (Art. 4, comma 11) ribadisce che il mancato conseguimento dell’abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.
Se da un lato è possibile ritirare la domanda (Art. 2, comma 8), ciò può essere fatto al più tardi entro 15 giorni dalla pubblicazione (sul sito del Ministero e su quello dell’università̀ sede della procedura di abilitazione) dell’atto della commissione che predetermina
L’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri piuma selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli. (Art. 3, comma 3, del DM n. 76 del 2012)
Pertanto, se non verrà chiarito il dubbio circa la derogabilità del criterio della mediana, i candidati i cui parametri stanno sotto le mediane presenteranno comunque domanda. Attenderanno poi l’atto della commissione per capire se il criterio verrà veramente applicato, nel qual caso procederanno al ritiro della domanda.
(Fonte: Redazione Roars 27-07-2012)