ABILITAZIONE SCIENTIFICA. L’OPINIONE DI VALERIO ONIDA, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE Stampa

Professor Onida, di recente c’è stato un certo rumore circa il ricorso presentato dall’Associazione da lei presieduta sulle cosiddette classifiche di riviste. Qualcuno ha perfino sostenuto che si tratti di una “reazione baronale” contro una valutazione intesa a sanare i mali dell’accademia. La vostra, si dice, è una difesa dello status quo. Come risponde? “Rispondo invitando i critici a entrare nel merito della questione che noi abbiamo posto col nostro ricorso. Che non è affatto volto a contestare la necessità di attivare serie procedure di selezione dei docenti a livello nazionale, basate su valutazioni essenzialmente qualitative: ma contestare l’uso, per la selezione, di un criterio “quantitativo” (il numero di articoli pubblicati nell’ultimo decennio in riviste collocate nella classe A) applicato “retroattivamente. Infatti, la classificazione delle riviste avverrebbe ora, ma su di essa si baserebbe la valutazione degli scritti pubblicati nello scorso decennio. Ora, tutti sanno che nelle nostre discipline (area 12) finora chi ha pubblicato non ha badato tanto al “contenitore” (in quale rivista pubblicare) quanto al contenuto dello scritto. Adesso gli si dice: se hai pubblicato in riviste diverse da quelle collocate (ora) in classe A, i tuoi scritti valgono di meno. Tutti sanno, inoltre, che fino a pochissimo tempo fa le riviste non attuavano affatto criteri di selezione degli scritti da pubblicare basati sulla peer review come oggi si va imponendo, cioè sull’esame a “doppio cieco” da parte di referees. Oggi le cose stanno cambiando, ma non ha senso classificare le riviste in base a elementi di oggi, e però attribuire a tale classificazione valore anche per “pesare” le pubblicazioni di ieri.”
Quali principi dello Stato di diritto ritiene siano violati dal DM “Criteri e parametri”? “Quello che noi abbiamo impugnato è l’allegato B del regolamento 7 giugno 2012 n. 76, dove si stabiliscono i criteri per calcolare e valorizzare le famose “mediane”. Quello che secondo noi è violato è l’elementare principio dell’affidamento legittimo nei confronti delle norme che costituiscono il quadro nel cui ambito il cittadino agisce. La legge non può liberamente disporre in modo retroattivo (ora per allora): è un principio generale dell’ordinamento. (Fonte: redazione roars 08-08-2012)