REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA. BLOCCO DEL TURN OVER Stampa

Per enti di ricerca e università il turn over è bloccato al 20% fino al 2014 (per il 2012 lo era già, di fatto, con il Dlgs n. 49 29/03/12 in G.U. 102 3/05/12) e poi potrà risalire al 50% nel 2015 e tornare al 100% nel 2016. Fatte salve le previsioni del Dlgs. 49 relative alle università meno “virtuose”, il cui turnover è ulteriormente ridotto. Per gli enti di ricerca le riduzioni di personale previste dal taglio delle dotazioni organiche non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Per le università si reintroduce un controllo del MIUR sulle assunzioni che consiste nell'assegnazione annuale di un contingente a ciascun ateneo corrispondente alla verifica della possibilità di assumere e delle relative risorse. Il MIUR procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al MEF.
Come ulteriore conseguenza sul reclutamento delle disposizioni del D.L. 95, si ritiene che i punti organico “risparmiati” dagli atenei che non hanno utilizzato l’intero turnover degli anni precedenti (ad esempio, la quota riservata prima del Dlgs. 49 all’assunzione di ricercatori) diventino inutilizzabili. E, posto che il D.L. non si riferisce alle risorse degli atenei o alla consistenza dell’FFO, ma alle unità (in termini di punti organico) di personale che è consentito reclutare, qualora ci s’attenga a un’interpretazione letterale delle norme, si teme che risulti vanificato anche il “piano straordinario per la chiamata di professori associati”.
Ipotizzando che un pensionando costi il doppio di un nuovo ricercatore, si potrebbero assumere, nel 2014, due nuovi ricercatori per ogni cinque professori che vanno in pensione. Dato che sono pochi, il problema è più grave per i “giovani” (spesso non più tali anagraficamente) precari che aspettano un posto fisso o almeno la possibilità di concorrere ad un posto quasi-fisso. Molti di loro saranno delusi. Quanti in concreto dipenderà dalle scelte degli atenei: useranno i pochi soldi disponibili per nuove assunzioni o per promuovere ricercatori ed associati già in servizio? Inoltre, il decreto non toglie alle università soldi: i risparmi sul personale oltre il 20% (poi 50%) potranno essere usati per altri scopi – borse di studio, acquisto di attrezzature di ricerca, missioni di ricerca, edilizia etc. Questo è indubbiamente positivo. Infatti, queste spese sono indispensabili per la ricerca e finora sono state sacrificate per aumentare il più possibile il numero di professori e far fare loro carriera.
Secondo altri, dato che le ore obbligatorie di didattica sono maggiori per i professori (i pensionandi, 1a o 2a fascia che siano) piuttosto che per i ricercatori (che, per la legge Gelmini, possono fare solo didattica integrativa), il blocco del turnover abbasserebbe notevolmente le ore di didattica gratuita a disposizione di ogni università. Ad esempio, con i tipici rapporti di ore di didattica adottati da molte università, i 2 ricercatori assunti a seguito del pensionamento di 5 ordinari coprono circa il 10% della didattica coperta dai 5 pensionandi.
(Fonti: roars 08-07-2012; Flc Cgil 08-07-2012; linkiesta.it 09-07-2012)