RICERCATORI. INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SU ATTIVITÀ DIDATTICHE Stampa

Per sapere - premesso che:
la riforma Gelmini ha privilegiato il modello di «teaching university» piuttosto che quello di «research university» ed il modello spagnolo piuttosto che il modello franco-tedesco di università; infatti, la Spagna ha circa 11.000 ordinari e 40.000 associati e non ha ricercatori di ruolo, la Francia ha circa 20.000 ordinari e 37.000 ricercatori di ruolo e la Germania ha circa 37.000 ordinari e 131.000 ricercatori di ruolo (e non hanno Associati);  l'Italia ha 17.880 ordinari, 17.567 associati e 25.435 ricercatori (censimento 2009): mettendo ad esaurimento gli oltre 25.000 ricercatori di ruolo, la riforma universitaria ha ridotto drasticamente gli organici delle università; le università italiane - è cosa nota - sono spesso rette dai ricercatori universitari, di fronte alla massiccia messa a riposo di professori ordinari e professori associati e alla contestuale limitazione delle naturali progressioni di carriera per la carenza di concorsi universitari e di «chiamate» per rimpiazzare i pensionamenti (in molti atenei il rapporto è ogni 5 uscite di ruolo una sola chiamata); l'articolo 6, comma 4, della legge n. 240 del 2010 (cosiddetta riforma universitaria «Gelmini»), stabilisce che ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati (di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341), nonché ai professori incaricati stabilizzati, siano affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici; ai suddetti soggetti è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. …omissis… se, il Ministro interrogato, ai fini dell'applicazione del «vero tenure-track» e non piuttosto di una sorta di «precariato mascherato», spesso accompagnato dal citato e discutibile titolo di «professore aggregato», non ritenga opportuno assumere iniziative dirette a rivedere la normativa vigente assicurando in fase di prossima programmazione triennale la disponibilità finanziaria, per l'inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore di seconda fascia, purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, nonché titolari del secondo contratto triennale, e infine previa valutazione positiva del dipartimento dell'ateneo interessato; se il Ministro interrogato non ritenga altresì urgente e opportuno adottare adeguati provvedimenti per prevedere a favore dei ricercatori che svolgono moduli o corsi curriculari un minimo retributivo - omogeneo per l'intero sistema universitario. (5-07174)
(Fonte: P. Goisis e M. Fugatti, interrogazione a risposta in commissione VII Camera 5/07174 del 21-06-2012)