RICERCATORI. SULL’OBBLIGO DI PRESENZA IN SEDE PER I RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ TELEMATICHE Stampa

In una recente sentenza il Tar del Lazio è intervenuto facendo chiarezza in relazione agli obblighi di presenza in sede dei ricercatori universitari assunti presso atenei telematici riconosciuti dal MIUR. Su richiesta di una ricercatrice dell'Ateneo UTIU - Università Telematica Internazionale Uninettuno, il Tar Lazio si e' espresso a favore dell'"annullamento previa sospensione" del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dell’UTIU n. 34 del 14.9.2011 nel quale veniva stabilito "l’obbligo di presenziare per tre giorni a settimana per tutti i mesi dell’anno dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato che hanno optato per il tempo pieno”. Nel verbale era altresì stabilito l’obbligo di presenza in sede per i restanti due giorni a settimana, unitamente ad un sistema di rilevazione personale tramite badge, nonché l’istituzione di un Collegio di Disciplina e l’adozione del Codice Etico”. Col suo pronunciamento il Tar ha invece affermato che stante la legislazione vigente non sussiste "alcun obbligo per il ricercatore di essere presente fisicamente in sede per un numero minimo di giorni a settimana, ma si limita a prevedere un monte-ore massimo annuo per l’attività integrativa e di supporto, che il ricercatore può gestire con le modalità previste nel regolamento di ateneo. Anche quest’ultimo, peraltro, non può imporre alcuna presenza giornaliera settimanale ma deve limitarsi a richiamare la necessità di autocertificazione mensile della presenza del ricercatore, con obbligo di preventiva autorizzazione per le assenze (ovviamente programmate e programmabili), ribadendo l’autonomia della gestione da parte del singolo ricercatore, ferma restando la necessità di valutazione della verifica dei risultati da parte del Nucleo di Valutazione".
Il Tar ribadisce in sostanza che la normativa vigente garantisce la piena autonomia ai ricercatori in relazione all’attività didattica e di ricerca, fermi restando il limite massimo di ore per l’attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le modalità di verifica previste dal regolamento di ateneo.
(Fonte: sentenza Tar Lazio 4927 del 31 maggio 2012)