DECRETO “MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE”. ARTICOLI CON RIFERIMENTI ALL’UNIVERSITA O AL MIUR Stampa

Art. 19 Istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale
1. È istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. L’Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità. Per quanto non previsto dal presente decreto all’Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art.24 Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui a impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia; b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all’Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3. Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del presente comma.
Art. 55
Quanto allo status dei magistrati nominati nel comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, si osserva che non vi sono ragioni organizzative e di buon andamento dell'amministrazione che impongano il collocamento fuori ruolo di tali magistrati quale unica soluzione praticabile nei confronti dei magistrati in servizio. Al riguardo è sufficiente osservare che del comitato direttivo fanno parte anche tre professori universitari, per i quali la norma non prevede alcun collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico, e per i quali dunque non si pone alcun problema di compatibilità tra l'esercizio dell'attività d’insegnamento universitario e lo svolgimento delle funzioni di membro del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Appare pertanto opportuna la proposta di modifica normativa, nella parte in cui consente al magistrato nominato nel comitato direttivo di optare per il mantenimento in ruolo, chiedendo un esonero parziale dall'attività giurisdizionale.