RETRIBUZIONI. NOTA DEL MIUR Stampa

Con nota n. 675 del 7 maggio 2012 il Miur si è finalmente espresso sull’applicazione delle disposizioni all’articolo 9, comma 21 del d.l. n.78 del 31.5.2010. Com’è noto il decreto legislativo interveniva sui meccanismi retributivi del personale universitario non contrattualizzato prevedendo la non applicazione per il triennio 2011-2013 degli adeguamenti retributivi annuali automatici. Il Miur ha chiarito non solamente la necessità di attribuire la conferma economica ma anche la ricostruzione di carriera per quei ricercatori e professori che abbiano concluso positivamente l’iter valutativo e le relative procedure. Inoltre il Miur ha chiarito che a decorrere dal 29 gennaio 2011, fino al termine del primo anno, devono essere concessi gli aumenti ai ricercatori non confermati al primo anno di servizio previsti dall’art. 16 del d.l. n.19 del 27 gennaio 2012. Il Miur ha precisato anche che “a decorrere dal secondo anno di servizio si conferma l’applicabilità di quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2 della legge 43/2005 con oneri a carico dell’ateneo”. Resta tuttavia ancora irrisolta in molti atenei la corretta interpretazione di quanto disposto dal d.l. 78 nel particolare caso dell’anticipo di scatto dovuto in caso di nascita di un figlio. Infatti, il d.l. è stato convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122 che all'articolo 9: al comma 1, recita che la frase: «in godimento nell'anno 2010» è sostituita dalle seguenti: «ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 8, comma 14». La nascita di un figlio è chiaramente un evento straordinario e il relativo anticipo non deve rientrare nell’ordinario blocco delle retribuzioni.
(Fonte: Flc Cgil 11-05-2012)