VALUTAZIONE. INCOMPATIBILITÀ TRA I CONCORRENTI E I COMMISSARI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI Stampa
Nessuna norma o sistema giuridico può assicurare l’imparzialità delle valutazioni, se non è condiviso “nel cuore” da chi deve applicare le norme. Basterà richiamare il vasto contenzioso in tema d’incompatibilità tra i concorrenti e i commissari delle commissioni giudicatrici per docenze. Capita spesso che i commissari valutino l’operato di concorrenti, con cui essi hanno rapporti di collaborazione. La giurisprudenza sul punto è piuttosto permissiva, perché ritiene che “non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d’incompatibilità ma soltanto quella in cui la comunanza di interessi economici o di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto, che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale” (Cons. St., sez. VI, n. 5885/2010). Di fatto l’applicazione di tale massima è lasciata alla discrezionalità del giudicante, cui spetterà di valutare l’intensità degli interessi economici e di vita, con buona pace degli indici di qualità e di produttività, delle linee-guida europee ecc. Da questa piccola finestra sulla prassi dei concorsi universitari, si vede che i giudizi sul valore scientifico o didattico di opere e studiosi non si prestano a essere ridotti alla meccanica applicazione di criteri numerici e che, quindi, l’applicazione delle norme in proposito rimane lasciata alla coscienza ed alla competenza degli operatori. (Fonte: D. Sammartino, leggioggi.it 15-04-2012)