VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL DOCUMENTO DEL CUN DEL 18 APRILE Stampa

DOCUMENTO DEL CUN

L’abolizione del valore legale del titolo si configurerebbe oggi in Italia come la rinuncia da parte dello Stato al suo proprio ruolo di garante della qualità della formazione superiore e alla propria funzione pubblica di controllo e responsabilità. Tutta la legislazione italiana, prima e dopo l’autonomia, si è sempre mossa nella direzione opposta all’abolizione del valore legale. La stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240 e le deleghe in essa previste sono volte a ricondurre con maggior forza alla competenza dello Stato la responsabilità di controllo della formazione superiore. In particolare, con l’accreditamento dei corsi di studio, si riconosce allo Stato la competenza nello stabilire quali corsi possano rilasciare titoli aventi valore legale e con le normative sul reclutamento dei professori universitari si demanda allo Stato il diritto/dovere di stabilire, sulla base di criteri di qualità, chi possa svolgere la funzione di professore universitario. L’insieme degli atti normativi adottati porta alla conclusione che l’accreditamento dei corsi non è sostitutivo del valore legale del titolo di studio, ma è piuttosto un suo rafforzamento e una garanzia che esso corrisponda al valore sostanziale.
L’abolizione del valore legale del titolo di studio non potrebbe comunque costituire un provvedimento a se stante, comportando la necessità di revisione di una molteplicità di disposizioni normative, incluse quelle Costituzionali, che ne stabiliscono gli effetti giuridici.
Sulla base di quanto rilevato l’abolizione del valore legale del titolo di studio sarebbe una risposta sbagliata a problemi reali, che vanno certamente affrontati e risolti con strumenti e metodi diversi.
(Fonte: CUN 18-04-2012)