SECONDO IL CUN POSSIBILI CORREZIONI DI CRITICITÀ PRESENTI NEL TESTO UNIFICATO DEL DDL RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E STATO GIURIDICO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI ...” Stampa

Testo unificato.
Art. 2, c. 5. Il CUN ritiene che per l'istituzione delle borse di ricerca sarebbe ragionevole finanziare con questo strumento le borse di studio per studenti di dottorato di ricerca che ne siano privi, ed essendo la durata tipica dei progetti biennale, ritiene opportuno elevare il limite da 18 a 24 mesi, con possibile progressione remunerativa.
Art. 5, c. 1. Il CUN ritiene fermamente che il concorso di accesso alla possibile carriera accademica non debba in alcun modo prevedere come requisito di accesso alcun titolo al di là di quello del Dottorato di ricerca.
Art. 5, c. 1 c. Il CUN, premesso d'avere sempre affermato che il principio della mobilità debba perseguirsi con meccanismi e risorse aggiuntive d'incentivazione, sia per le sedi sia per i singoli ricercatori, piuttosto che con prescrizioni perentorie, peraltro di dubbia legittimità, ritiene che il confronto con il contesto internazionale mostra che la previsione di un periodo di 5 anni consecutivi sia eccessiva per la rilevazione di una discontinuità di sede nella carriera di un ricercatore. Infine, ogni provvedimento andrebbe introdotto con gradualità, per evitare di penalizzare giovani che hanno maturato scelte prima dell'introduzione della norma stessa.
Art. 7, c. 4 e 5. Il CUN ritiene che la gestione del pregresso dovrebbe prevedere un finanziamento straordinario per una serie di bandi su un arco di 3-4 anni principalmente per professore di seconda fascia, ma anche per professore di prima fascia. Questa soluzione consentirebbe di includere nel sistema i meritevoli rimasti ai margini per 10-12 anni per mancanza di risorse, lasciando le posizioni di tenure track per i giovani della generazione futura.
(F: Oss Univ. maggio 2021)