ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE. SENTENZA DEL TAR SU IMPUGNAZIONE DI UN GIUDIZIO ESPRESSO DA COMMISSIONE Stampa

Il TAR Lazio (sent. 04.05.21 n. 5178) ha chiarito, in relazione all'impugnazione di un giudizio espresso da Commissione per abilitazione scientifica nazionale, che "non è il grado più o meno elevato di sinteticità nella redazione del giudizio collegiale a determinare l'illegittimità della determinazione per difetto di motivazione" quanto piuttosto l'impossibilità che tale illustrazione della volontà dell'organo collegiale non renda conoscibili le ragioni che ne costituiscono il sostrato, non potendosi desumere, neppure dai giudizi resi dai singoli Commissari, le ragioni per cui la stessa è addivenuta ad una valutazione di segno negativo". Sulla base di tale affermazione, il giudice amministrativo ha ritenuto di non annullare il diniego di abilitazione, trattandosi di un giudizio collegiale sulla qualità delle pubblicazioni inopinatamente formulato in maniera concisa, ove, però, le ragioni per cui i lavori scientifici del candidato non sono stati considerati meritevoli a fondare un giudizio di idoneità alle funzioni di professore di prima fascia risultano essere chiaramente evidenziate nei giudizi individuali. (F: Oss. Univ. maggio 2021)