RECLUTAMENTO. DLGS 437. PARERE DELLA COMMISSIONE CULTURA, SCUOLA E ISTRUZIONE DELLA CAMERA Stampa

Il 22 marzo, è stato discusso alla Commissione Cultura, Scuola e Istruzione della Camera dei Deputati lo “Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei”  (atto n. 437 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/626871.pdf), nel quale, al contrario di quanto promesso dal governo in sede di parere al Senato, si dispone un ulteriore blocco maggiorato del turn-over delle assunzioni che si aggiunge a quello in atto dal 2009 e che dal 2012 toccherebbe la cifra del 79% e oltretutto sine die, senza limite temporale (*). Tradotto in pratica, le riassunzioni crollerebbero dall’attuale 41% al 21%: insegnamenti, se non interi dipartimenti si estinguerebbero non per effettivo deficit di qualità o di merito, ma per motivi casuali e per ragioni anagrafiche.

(*) Per il resoconto completo sulla discussione cfr. http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1500&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201203/0322/html/07

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE Giovedì 22 marzo 2012

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione), esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (Atto n. 437), esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 2, sia specificato che si fa riferimento alla programmazione di ateneo e che le disposizioni ivi previste hanno valore di indirizzo (e non di vincolo) e validità per il primo triennio di programmazione dall'entrata in vigore del decreto; alla lettera a) sia previsto che il rapporto tra professori di prima fascia e professori di prima e seconda fascia sia contenuto entro il valore del 50 per cento al posto del 40 per cento, eliminando altresì il riferimento al posizionamento dei dipartimenti nel primo decile della valutazione VQR; alla lettera c) sia eliminato il riferimento ai criteri definiti ogni triennio con decreto del Ministro;

2) all'articolo 4, comma 4 prevedere che l'adozione dei piani sia riferita a ciascun triennio di programmazione e sia aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale;

3) all'articolo 5, commi 2 e 5, si tenga conto che:

a. devono essere fatte salve e quindi considerate a riduzione delle relative spese di personale le entrate da soggetti pubblici o privati coperte da convenzioni già stipulate dagli atenei per il finanziamento di posti di personale docente e ricercatore antecedenti all'entrata in vigore della legge 240/10;

b. devono essere considerati i finanziamenti da soggetti pubblici e privati destinati a coprire costi di personale già strutturato presso l'ateneo e quelli relativi a spese per contratti di insegnamento e personale a tempo determinato;

4) all'articolo 6, comma 3, si preveda che all'onere di ammortamento annuo siano sottratti i relativi contributi statali per l'edilizia e tale risultato sia quindi rapportato alle altre voci di entrata al netto delle sole spese di personale, senza tenere conto delle spese per fitti passivi; conseguentemente si chiede di modificare anche il comma 4, eliminando il riferimento ai fitti passivi;

5) all'articolo 7, comma 1:

a. si limitino le disposizioni ivi previste riferite alle limitazioni all'assunzione di personale al solo anno 2012, armonizzando i contenuti del comma a quanto previsto a legislazione vigente dal DL 112/08 in cui si prevede per le università un contingente assunzionale massimo per un importo non superiore al 50 per cento delle corrispondenti cessazioni di personale a tempo indeterminato dell'esercizio precedente, fermo restando che tali disposizioni devono consentire al sistema universitario nel suo complesso di utilizzare interamente il 50 per cento disponibile;

b. si rinvii a successivo DPCM da adottarsi su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze la definizione delle regole assunzionali relative al triennio 2013 - 2015, prevedendo che le disposizioni in esso contenute consentano un adeguato tasso di sostituzione del personale in uscita e al contempo rendano possibile le progressioni di carriera sulla base della sostenibilità accademica e finanziaria dell'organico docente nel suo complesso, ripartito equamente tra gli atenei in relazione al rispettivo quadro finanziario. Tale previsione è necessaria per allineare le regole agli obiettivi di programmazione del sistema universitario per il triennio 2013 - 2015;

6) all'articolo 9, comma 1, lettera a) si elimini la parte in cui si fa riferimento alla coerenza con gli indicatori utilizzati per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, nonché dei risultati, ove disponibili, della VQR;

7) all'articolo 9, comma 2 si preveda che nel decreto richiamato sia riportato anche il periodo di tempo a cui si fa riferimento nella valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei;

8) all'articolo 11, comma 1, lettera b) si specifichi che l'abrogazione fa riferimento esclusivamente al primo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 180/2008 convertito con modificazioni nella legge 1/2009, e con le seguenti osservazioni:

a) i contenuti dell'articolo 3 siano armonizzati rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 relativo a «Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università”, a norma dell'art. 5, co. 1, lett. b), e 4, lettera a), della L. 240/10;

b) all'articolo 5, comma 1 si specifichi che le spese di personale sono quelle riferite alla competenza dell'anno;

c) all'articolo 5, comma 2, lettera e) si specifichi che i contratti di insegnamento sono quelli previsti dall'articolo 23 della legge 240/10;

d) all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a d) relativamente alla modalità di determinazione delle quote assunzionali massime di ogni ateneo e fatto salvo il contingente minimo del 10 per cento rispetto alla minore spesa per cessazioni dell'anno precedente che si ritiene possa essere assicurato a tutti gli atenei, si proceda a semplificare la determinazione delle stesse in modo che sia graduata pur tenendo conto della situazione delle spese di personale e della situazione di indebitamento e assicurando in ogni caso modalità di determinazione delle quote che siano proporzionalmente maggiori per gli atenei che presentano situazioni maggiormente virtuose rispetto alla combinazione di tali indicatori;

e) nel testo del decreto, laddove si fa riferimento a date e termini temporali relativi ad adempimenti degli atenei o del Ministero (es. verifica parametri di indebitamento e spese di personale, adozione e aggiornamento dei piani triennali e loro comunicazione da parte degli atenei, ecc.), si valuti l'opportunità di eliminare tali termini rinviandone la determinazione a specifici provvedimenti ministeriali in modo da consentire che le scadenze siano coerenti ai tempi con cui il Ministero sarà in grado di adottare i provvedimenti di sua competenza (es. determinazione del FFO, i criteri della programmazione triennale del sistema universitario).
(Fonte: www.camera.it 22-03-2012)