DECRETO DELEGATO DELLA L. 240/2010 SU DIRITTO ALLO STUDIO E COLLEGI UNIVERSITARI RICONOSCIUTI (ATTO N. 436) Stampa

Il decreto in corso di approvazione non appare risolvere le tre principali criticità del sistema del diritto allo studio universitario nel nostro Paese, ovvero: 1. la presenza della figura dello studente idoneo alla borsa ma non beneficiario per mancanza di risorse; 2. la difformità di trattamento; 3. la mancanza di monitoraggio.
1. Il sistema di finanziamento disciplinato dall’art. 18 individua due fonti di finanziamento delle borse di studio, in un periodo transitorio (ovvero nelle more di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2001 n. 68, per intenderci la legge sul federalismo fiscale), il Fondo statale e le entrate da tassa regionale. Queste due risorse non sono sufficienti a garantire la copertura totale degli aventi diritto. In Germania, il 65% della spesa per borse è finanziata dallo Stato e il 35% dai Länder.
2. In questo decreto non sono definiti i criteri di merito ed economici per accedere alla borsa, tuttavia all’art. 8, co. 3 si afferma: le condizioni economiche dello studente […] sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica e musicale. Questa frase manterrebbe lo status quo. Attualmente il livello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per accedere alla borsa differisce in base alla regione sede di studio, o addirittura alla città sede di studio (si veda il caso della Calabria). In nessuno Stato la condizione economica per accedere al sostegno economico dipende dalla sede di studio scelta dallo studente, neanche in Germania, dove vige il sistema federale.
3. Il monitoraggio della politica per il DSU (tassa regionale per il diritto allo studio universitario), è affidata all’Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario istituito all’art. 20. Tuttavia la specifica previsione di non assicurare gettoni di presenza e rimborsi spesa ai componenti dell’Osservatorio per l’attività svolta, rende impossibile, di fatto, la loro partecipazione se non a titolo gratuito (ovvero a proprie spese), come fosse attività di volontariato, minando all’origine il funzionamento di questo organismo.
(Fonte: audizione di ROARS in Commissione cultura della Camera http://www.roars.it/online/wp-content/uploads/2012/03/roars_436.pdf 22-03-2012)