ASSUNZIONE NEGATA. RIMESSI GLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE Stampa
Se ne occuperà la Corte costituzionale della vicenda di un ricercatore la cui assunzione è stata negata dall’Università a causa del blocco delle assunzioni deciso dal legislatore a partire dall’1 gennaio del 2009. Il Tar ha, infatti, deciso di rimettere gli atti alla Consulta (ordinanza 616/2012) visto che Pierantonio Lisi, giovane studioso di Diritto Privato che nel dicembre 2009 era stato dichiarato vincitore della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore bandito nel 2005. Il concorso, purtroppo, si è protratto a lungo per una serie di vicende legate all’avvicendamento delle commissioni, sicché solo dopo quattro anni e mezzo Lisi è stato dichiarato vincitore. Ma il giovane si è ritrovato davanti il muro dell’Università che gli ha sventolato la norma del blocco delle assunzioni che era stato deciso dal decreto legge 180/2008 (art.1, co. 1) convertito in legge nel gennaio del 2009. Tale disposizione vieta le assunzioni agli Atenei che abbiano superato, al termine del 2009 e del 2010, il valore del 90% nel rapporto tra spese fisse per il personale di ruolo e il Fondo di funzionamento ordinario. Lisi, anziché vedersi recapitare la lettera di assunzione, ha ricevuto una nota dall’Ateneo che gli comunicava l’impossibilità ad assumerlo per il blocco imposto dalla legge. L’interessato, assistito dall'avv. Gennaro Notarnicola, si è rivolto al Tar che, con ordinanza della I sezione (Pres. Corrado Allegretta, relatore Francesco Cocomile), ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che prevede il divieto facendo salve soltanto le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge. Secondo i giudici di Piazza Massari, la norma determina una disparità di trattamento tra la posizione del giovane studioso e quella di coloro che, pur avendo partecipato a procedure concorsuali successive, abbiano avuto la «fortuna» di veder concluso il concorso prima dell'entrata in vigore del decreto legge n.180/2008. In altri termini, due pesi e due misure in funzione delle celerità (o lentezza) con cui si è svolta una determinata procedura concorsuale «peraltro certamente non imputabile al partecipante - scrive il Tar - ma semmai a responsabilità e, in ipotesi, alla mera volontà dell'Amministrazione». Il Tar ha così sospeso il giudizio e trasmesso gli atti ai giudici delle leggi.
(Fonte: N. Pepe, www.lagazzettadelmezzogiorno.it 09-04-2012)