TIROCINIO PER ACCESSO ALLE PROFESSIONI E GESTIONE ACCENTRATA RISORSE LIQUIDE NEL DL LIBERALIZZAZIONI Stampa

Il testo del DL Liberalizzazioni è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati.
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) coordinato con le modifiche approvate dal Senato della Repubblica con voto di fiducia.
Art. 9. (Disposizioni sulle professioni regolamentate)
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e, per i primi sei mesi, può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
Articolo 35. (Misure per la tempestività dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)
12. A decorrere dall’adozione del bilancio unico d’Ateneo, le risorse liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.
(Fonte: altalex 22-03-2012)