RECLUTAMENTO. DLGS PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RECLUTAMENTO. DOCUMENTO DEL CUN Stampa

In linea con le indicazioni offerte dalla Legge 30 gennaio 2010, n. 240, lo schema di decreto 437 si propone di introdurre incentivi all’autocontrollo e alla qualificazione della spesa per il personale degli atenei, riprende la normativa sulle politiche di indebitamento (cercando di rimuovere, per via gestionale, il vincolo normativo dell’indebitamento come mutuo e investimento) e contempla principi e criteri di processo e di misura per qualificare le decisioni spettanti sia agli Atenei sia al MIUR. Si tratta di soluzioni nelle quali è facile riconoscere il proseguimento delle politiche di ridimensionamento, o comunque contenimento, del sistema universitario. Su questo il CUN esprime un parere fortemente critico, in quanto sono molteplici e diffusi nel sistema i segni di una crescente consapevolezza e responsabilità nella gestione delle risorse. Il riconoscimento di una qualificata “autonomia responsabile” negli atenei, con una severa valutazione a posteriori che preveda anche sanzioni esplicite per i casi meno virtuosi, potrebbe rappresentare una formula più adatta rispetto alla sommatoria di norme e parametri per loro natura di difficile gestione e affidabilità. Dal punto di vista politico-programmatico, lo schema di decreto in esame, destinato a operare solo nei confronti delle Università statali italiane, conferma il ridimensionamento del sistema universitario pubblico avviato dalla Legge n. 133/2008 e proseguito con la Legge n.240/2010, mentre non tocca il settore non statale e telematico. Di seguito, se ne indicano i più significativi indici rivelatori.
Lo schema di decreto riformula l’indicatore delle spese del personale sulle entrate annue e consente agli atenei più “virtuosi”, che presentano un valore inferiore al 70% di tale indicatore, di procedere all’investimento in reclutamenti fino al 50% del turnover con aggiustamenti incrementali successivi. Gli atenei che presentano un valore superiore al 70% e inferiori all’80% (nuovo valore soglia), vale a dire la grande maggioranza, potranno investire quote minori del turnover (intorno al 25%), mentre è concessa una soluzione del 10% agli atenei con l’indicatore oltre l’80%, ma con una posizione debitoria complessiva soddisfacente. L’assioma che ne risulta può essere sintetizzato in: “Meno risorse uguale meno reclutamenti, con spinta verso la ricerca di più fondi da tasse e contributi, e con più efficienza interna”. E’ una linea progettuale che sembra rimuovere il fatto che l’FFO 2012 è programmato in severa discesa a 7.083 milioni di euro, l’FFO 2013 a 6.645 e l’FFO 2014 a 6.595 fermandosi alla soglia dell’ammontare pressoché eguale fra stanziamento statale e livello complessivo delle spese fisse per stipendi nelle università.
Da un lato il decreto introduce principi e criteri condivisibili, utili per mettere in moto processi di autocontrollo locale della spesa, ma dall’altro presenta soluzioni largamente dirigistiche e meccaniche.
(Fonte: CUN. Audizione presso la Commissione Cultura del Senato della Repubblica relativa all’atto del Governo n. 437, 21-02-2012. Testo integrale)