INCARICHI D’INSEGNAMENTO (ART. 6 L. 240/10) AI LETTORI E COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI. MOZIONE DEL CUN Stampa

Il Consiglio Universitario Nazionale, nell’adunanza del 22.02.2012 sulla possibilità di affidare incarichi di insegnamento ai lettori di madre lingua straniera e ai collaboratori ed esperti linguistici, ha approvato la seguente mozione. “Considerato che:
- l'art. 23, comma 2, della legge 240/2010 dispone che gli affidatari a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento siano professori e ricercatori universitari, prevedendo altresì che le università possano far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, mediante contratti a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, selezionati mediante l'espletamento di procedure disciplinate nei regolamenti di ateneo che assicurino la valutazione comparativa e la pubblicità degli atti;
- l'art. 6 della citata legge 240/2010 prevede che l'affidamento diretto dei suddetti incarichi, oltre che ai ricercatori a tempo indeterminato, possa essere conferito anche agli assistenti del ruolo a esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della L. 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni nonché ai professori incaricati stabilizzati;
- fino all’entrata in vigore della Legge 240/2010 erano attribuiti incarichi di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, ai lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del D.P.R. 382/1980 e ai collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge 236/95, formalizzati mediante un provvedimento di affidamento diretto, all'esito solitamente di procedure selettive (si vedano, a questo proposito, le note del MIUR del 26 giugno 2006 e del 2 agosto 2006 e il D.M. 8 luglio 2008);
- i lettori e collaboratori ed esperti linguistici potevano svolgere incarichi di insegnamento nella modalità dell'affidamento diretto, anche in conformità con il noto orientamento della giurisprudenza comunitaria, che si era espressa in tal senso, in analogia con quanto avveniva per i tecnici laureati ex art. 50 del D.P.R. 382/1980;
- l’attuale situazione normativa, in assenza di indicazioni esplicite relativamente alla possibilità di assegnare insegnamenti alle predette figure, rischia di creare incertezze e di compromettere lo svolgimento di insegnamenti;
Ciò premesso, il CUN, nell’auspicare un positivo intervento chiarificatore del MIUR, segnala che non si ravvisano motivi per escludere le predette figure dal disposto dell’art. 6 comma 4 della Legge 240/2010”.
(Fonte: cun.it 22-02-2012)