ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ IN SEDE DI CONVERSIONE (DDL C. 4940) DEL DECRETO LEGGE “SEMPLIFICA ITALIA” Stampa

La VII Commissione della Camera, esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 4940, di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»; preso atto della mozione approvata dal Consiglio universitario nazionale (CUN) nell’adunanza del 21 aprile 2011, con cui si chiede al Ministro «di autorizzare le università a concludere con l’assunzione le procedure concorsuali bandite nei casi in cui il rapporto tra spese fisse e il fondo di finanziamento ordinario avesse rispettato i limiti di legge al momento dell’emanazione del bando»; considerato che, al momento, non è ancora stata emanata una disciplina organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, come prevista dalla legge di delegazione legislativa n. 240 del 2010, essendovi, inoltre, l’esigenza sostanziale di evitare incostituzionali disparità di trattamento tra idonei di uno stesso concorso, soltanto in ragione della diversa sede universitaria che procederebbe alla chiamata; rilevata la necessità e urgenza di consentire alle singole università di utilizzare le proprie risorse finanziarie – senza quindi alcun onere finanziario per l’erario – per completare le assunzioni degli idonei negli ultimi concorsi, senza che ciò sia impedito dal superamento della soglia del 90 per cento nel rapporto tra spese di personale e risorse del fondo di finanziamento ordinario, previsto dal comma 4 dell’articolo 51 della legge n. 447 del 1997, considerando che il suddetto limite non era stato superato nel momento in cui le università hanno avviato le procedure concorsuali e, pertanto, la disposizione della legge n. 447 del 1997, novellata dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, non dovrebbe ritenersi applicabile, come ricordato anche dal CUN nella citata mozione approvata nell’adunanza del 21 aprile 2011; esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
1) con riguardo all’articolo 32, venga ripristinata quella parte della legge istitutiva del FIRST, che salvaguardava l’impegno statale a favore della libera ricerca di curiosità in tutte le discipline;
2) con riguardo all’articolo 48, si indichi la decorrenza anche con riferimento all’obbligo di iscrizione telematica di cui al comma 1;
3) con riguardo all’articolo 49 (Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università), in attesa dell’entrata in vigore di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università si preveda, per gli anni 2011 e 2012, ai fini della valutazione del limite previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di non tener conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall’articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo, ricomprendendo inoltre, per gli anni 2010, 2011 e 2012, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
4) con riguardo sempre all’articolo 49, si abroghi la quota riservata del 10 per cento delle borse di studio agli studenti residenti nella regione, di cui alla lettera o) dell’articolo 4, comma 3, della legge 240 del 2010; si reintroduca il vincolo di finanziare con borsa di studio almeno il 50 per cento dei posti di dottorato di ricerca attraverso l’abrogazione della lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della legge n. 240 del 2010; si elimini l’intervento in ordine alla mobilità dei professori e ricercatori; si precisino gli interventi sui professori a contratto e sui collaboratori alle ricerche, per evitare il ripresentarsi di situazioni di precariato sotto retribuito; non si estenda il piano straordinario associati ad altre fattispecie di chiamate dirette; le norme di selezione dei ricercatori a tempo determinato siano rese più adatte alle necessità delle università che competono a livello internazionale;
5) con riguardo specifico all’articolo 49, comma 1, lettera e), si chiarisca se l’intenzione sia quella di ammettere ai contributi previsti dalla legge n. 243 del 1991 solo le università telematiche già esistenti che mantengono i requisiti previsti dalla disposizione in commento.
Inoltre, si espliciti se il mantenimento dei requisiti ivi indicati sostituisca la previa valutazione positiva al termine del V anno di attività prevista dal DM n. 262/2004, ovvero se anche tale requisito permanga per la maturazione del diritto a ricevere i contributi. Si chiarisca, poi, perché si fa riferimento solo al mantenimento dei requisiti « previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettere a) e b) », e non anche a quelli di cui alle lettere c) e d), considerato che l’insieme degli stessi è stato declinato con l’Atto n. 396, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2011;
6) con riguardo all’articolo 54, si preveda che i bandi debbano essere pubblicati anche nella Gazzetta ufficiale, al pari di ciò che è previsto dall’articolo 49 del decreto in esame per la chiamata dei professori e per la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato;
7) con riguardo all’articolo 54, si chiarisca inoltre che la sua utilizzazione è limitata ai progetti di ricerca europei o comunque finalizzati da enti esterni agli atenei, per evitare che si consolidi un’ulteriore sacca di lavoratori precari nella ricerca universitaria; e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all’articolo 8, comma 4, per quanto riguarda la scelta di inserire anche i ricercatori nelle commissioni d’esame, si valuti l’opportunità di tener conto della riforma operata dalla legge n. 240 del 2010, che, infatti, ha soppresso la figura del ricercatore a tempo indeterminato, consentendo solo, dal 29 gennaio 2011, la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato (articolo 24 e articolo 29, comma 1). Per quanto attiene invece alla formulazione del testo, considerato che il decreto-legge conferma il riferimento agli « istituti superiori », riferimento arcaico in quanto risalente al TU dell’istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), il cui articolo 1 dispone che l’istruzione superiore è impartita nelle Regie università e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B, nonché nelle Università e negli Istituti superiori liberi, si valuti la possibilità di sostituire a tale espressione quella di « Università statali » e « Università non statali legalmente riconosciute »;
b) con riguardo all’articolo 31, si valuti l’opportunità, a seguito delle abrogazioni disposte, di sopprimere anche il comma 2 dell’articolo 20 della legge n. 240 del 2010, che ha disposto una novella al comma 313 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007;
c) con riguardo all’articolo 32, si valuti l’opportunità di mantenere il riferimento normativo relativo al PNR «di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni»;
h) con riguardo all’articolo 48, recante dematerializzazione di procedure in materia di università, si valuti l’opportunità di precisare che le relative spese siano effettuate a valere su fondi diversi e ulteriori rispetto al fondo di finanziamento ordinario.
(Fonte: Atti Parlamentari - 29 - Camera dei Deputati - 4940-A)