RETRIBUZIONI. MECCANISMO DI TRANSITO ALLE NUOVE CLASSI TRIENNALI. CONSIDERAZIONI DEL PROF. ALBERTO PAGLIARINI Stampa

Il DPR n.232 del 15/12/2011 pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9/2/2012 ha stabilito le modalità di passaggio dalla progressione economica con scatti biennali a quella con scatti triennali per tutti i professori e i ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di pubblicazione del DPR suddetto.
Il passaggio avviene automaticamente, d'ufficio, al momento in cui ciascun docente completa la maturazione del biennio dello scatto in godimento al 31/12/2010, maturazione interrotta alla predetta data per il blocco degli scatti e ripresa dall’1/1/2014, salvo ulteriore proroga del blocco sino al 31 /12/2014; proroga già prevista in un decreto del 2010 ma non attuata, perché il decreto di attuazione non è stato emanato, sino a oggi, dal precedente governo e neppure dall'attuale. E' probabile e auspicabile che non sia emanato.
Alla data della maturazione del predetto scatto biennale della vecchia classe retributiva n, a ciascun docente è attribuita la retribuzione della vecchia classe retributiva n + 1. La nuova classe triennale m, a cui transita, è rilevabile sull'allegato 1, del DPR, della “rimodulazione trattamento economico annuo lordo” sullo stesso rigo della vecchia classe biennale n + 1. Se la retribuzione della vecchia classe n + 1 è superiore a quella iniziale della classe triennale m a cui il docente è transitato, “il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi”, recita la norma.
La transizione dalle classi biennali alle triennali è stata operata nel rispetto dell'invarianza complessiva della progressione economica. Lo si rileva comparando le colonne B e E dell'allegato 1. Va rilevato, però, che il passaggio alla classe triennale m, con la retribuzione della classe biennale n + 1, non ha considerato, come avrebbe dovuto, 1 o 2 anni già maturati, in alcuni casi, nella classe triennale m, per effetto della retribuzione attribuita, ma ha imposto l'anno d’inizio della classe, per tutti, conservando la retribuzione già attribuita e producendo, di fatto 1 o 2 anni di slittamento nell'acquisizione della classe retributiva successiva, con un danno economico, non rilevante, ad alcuni docenti. La transizione, inoltre, comporta l’impossibilità, o quasi, di poter raggiungere il livello retributivo più alto, quello della classe triennale 13 al 2° anno. Ciò dipende dall'età anagrafica di accesso al ruolo di ordinario, associato o ricercatore. Qualche esempio.  Un ordinario che al momento della transizione passa dalla classe retributiva biennale 10 alla corrispondente triennale 6, ha bisogno di 22 anni per raggiungere il 2° anno della classe retributiva triennale 13, retribuzione massima annua lorda. Pertanto se al momento della transizione quel docente ha un’età superiore a 48 anni, essendo 70 l'età pensionabile, non potrà raggiungere e vedersi attribuire la predetta classe retributiva massima.  Inoltre la classe retributiva all'atto del pensionamento sarà tanto più bassa rispetto alla classe retributiva massima, quanto più alta, rispetto a 48, è l'età anagrafica al momento della transizione. Un altro esempio. Un ordinario che al momento della transizione passa dalla classe retributiva biennale 14 alla corrispondente triennale 9, ha bisogno di 13 anni per raggiungere il massimo della retribuzione. Pertanto se al momento della transizione ha un’età superiore a 57 anni, non potrà raggiungere e vedersi attribuire la predetta classe retributiva massima e gli effetti si riflettono, ovviamente, sulla pensione. Ciò vale per tutti, anche per gli associati e i ricercatori.  L'opzione al nuovo regime non produce effetti positivi sul piano economico, come si rileva dall'allegato 4 al DPR.
Per i professori che entreranno nei ruoli di ordinario o di associato secondo le nuove norme, senza straordinariato o conferma e senza ricostruzione di carriera, la progressione economica per classi triennali, complessivamente invariata rispetto ai professori già in servizio, si sviluppa su 11 classi triennali, come si evince dall'allegato 2 al DPR. La  retribuzione massima della classe 11^  si raggiunge dopo 33 anni dall'ingresso in ruolo. Pertanto è necessario entrare in ruolo prima del compimento del 37° anno di età, per raggiungere la retribuzione massima della classe retributiva 11 della qualifica di appartenenza e andare in pensione con il massimo. La predetta possibilità si verificherà solo per pochi docenti, o pochissimi, per quelle che sono le reali età anagrafiche dell'accesso nei ruoli della docenza.
(Fonte: A. Pagliarini 19-02-2012)