ABILITAZIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI. TEMPI E PROCEDURE Stampa

La riforma Gelmini supera sia l’idea dei concorsi nazionali sia quella, spesso criticata, dei concorsi locali, attraverso l’introduzione di un modello di abilitazione nazionale (aperta, in altre parole senza limiti numerici legati alle disponibilità di posti) cui seguono “selezioni” locali (per la scelta, da parte delle università, tra i docenti abilitati). Si tratta di un meccanismo complesso, e controverso del quale la legge ha direttamente disciplinato alcuni aspetti, ma la cui definizione è in gran parte rimessa a successivi provvedimenti. Attraverso un decreto non regolamentare, previsto dall’art. 15 della legge, sono stati riordinati i settori scientifico-disciplinari, mediante un’aggregazione tra settori al fine di raggiungere per ogni settore concorsuale una dimensione minima di docenti interessati (D.M. 29 luglio 2011). Decisivo è però un regolamento, previsto dall’art. 16 della legge, attraverso il quale “sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione”. Questo regolamento, DPR 14 settembre 2011, n. 222, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, costituisce dunque il cuore della nuova disciplina, anche se è la stessa legge n. 240 ad aver previsto che questo debba essere integrato da un successivo decreto ministeriale per la definizione dei “criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare” sulla base dei quali sarà attribuita l’abilitazione (oltre che per la fissazione, eventualmente, di un numero massimo di pubblicazioni presentabili).
In sostanza, dunque, il recente regolamento contiene solo un pezzo, per quanto importante, del nuovo sistema: definisce i tempi e le procedure, ma restano assenti i “criteri”, per i quali occorre attendere un decreto ministeriale. Su quest’ultimo pezzo del puzzle, in corso di adozione ma il cui testo resta misterioso, si è pronunciato recentemente il Consiglio di Stato, con un parere interlocutorio, “rinviando” la valutazione nel merito del provvedimento all’entrata in vigore del regolamento sulle procedure.
In primo luogo è bene chiarire che per quanto attiene ai tempi la distanza tra teoria e pratica è, non da oggi, rilevante: il regolamento, approvato definitivamente nel Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2011, promulgato il 14 settembre dal Presidente della Repubblica, è restato per mesi in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Col che l’indicazione della legge n. 240, che ne prevedeva l’adozione “entro tre mesi dall’entrata in vigore” della legge, non è stata in grado di consentire una rapida messa a regime del nuovo sistema di abilitazioni, con l’ulteriore conseguenza della perdita di un anno (il 2011) rispetto alla previsione, contenuta nella legge Gelmini ed ora ribadita nel regolamento, della “inderogabile” cadenza annuale dei bandi d’indizione delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione. Il regolamento, oltre a ribadire l’inderogabilità della cadenza annuale, prevede, ogni due anni, nel mese di maggio, l’avvio delle procedure per la formazione delle commissioni e che il bando per la partecipazione alle procedure di abilitazione sia adottato nel mese di ottobre (art. 3), salvo fissare una diversa tempistica “in sede di prima applicazione”.
La prima tornata idoneativa, a dar retta al regolamento (art. 9) dovrebbe avviarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del DPR 222, per quanto riguarda la formazione delle commissioni di valutazione, ed entro novanta giorni per quanto attiene alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione. In sostanza, stando a questi termini, il bando per la presentazione delle domande di partecipazione dovrebbe essere adottato, con decreto direttoriale, entro i primi di maggio: pur prevedendo alcuni tempi tecnici (in particolare, per la pubblicazione del bando), potrebbe prevedersi una scadenza per la presentazione delle domande intorno alla seconda metà di giugno. Dal momento che le commissioni “sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale” (art.8, co. 6), l’accademia potrebbe disporre dei primi “abilitati” già intorno al mese di ottobre. Il discorso, però, non è pacifico: i bandi non possono che seguire alla definitiva adozione del decreto sui criteri, cui abbiamo fatto cenno. Questo per due ragioni: la prima, il fatto che il decreto potrebbe contenere, come previsto dalla stessa legge n. 240, un numero massimo di pubblicazioni presentabili; la seconda, il fatto che la conoscenza dei criteri relativi alle procedure di valutazione analitica delle pubblicazioni è un elemento decisivo per la selezione, da parte dei candidati, delle pubblicazioni da presentare. Poiché il decreto contenente i criteri è, probabilmente, quello più controverso (a dar retta alle forti critiche mosse dal CUN sul testo preliminare, nonché alla significativa distanza tra l’impostazione dello stesso CUN e quella esplicitata dall’ANVUR in sede di parere), come implicitamente confermato dal “riserbo” che sta accompagnando il testo nella sua versione riveduta e corretta, la questione della tempistica delle procedure di abilitazione resta rimessa alla sua effettiva approvazione: la necessità di acquisire il parere del Consiglio di Stato, che si è mostrato critico nei confronti di vari provvedimenti attuativi della riforma Gelmini, rende ancora più complesso il quadro e giustifica tesi meno ottimistiche rispetto a quelle prima evidenziate, con probabile slittamento dei bandi a dopo l’estate.
Il regolamento, sulla scorta di quanto previsto nella legge 240, non definisce, come detto, i criteri per la valutazione dei candidati da parte delle commissioni, rinviando sul punto a un apposito decreto del Ministro, che è chiamato a definire questi criteri differenziandoli in base alle funzioni (ordinari e associati) e alle aree disciplinari, “tenendo presente la specificità delle aree” (art. 4). Fino all’adozione di questo decreto, dunque, è difficile dare una valutazione compiuta del sistema di reclutamento disegnato dalla riforma: mentre il regolamento, DPR 222, è tutto sommato “neutrale” rispetto alle potenzialità e ai rischi insiti nel nuovo modello, è sul decreto ministeriale sui criteri che finiscono inevitabilmente per scaricarsi gran parte delle aspettative (di accesso o progressione di carriera, di rigore e qualità, di razionalità, di coerenza rispetto alle caratteristiche delle diverse aree disciplinari e “indirizzo” delle attività scientifiche).
(Fonte: E. Carloni, http://www.roars.it/online/?p=3765 28-01-2012)