RICERCATORI. NORME NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI Stampa
Il decreto legge, battezzato “Semplifica Italia”, approvato dal governo e pubblicato in GU, contiene una norma specifica che riguarda i ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle Università. D’ora in poi, recita il 1° comma dell’articolo 32 del decreto “Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant e la relativa retribuzione sono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore non può eccedere quella prevista per il livello apicale della carriera di ricercatore”. Il 2° comma, stabilisce invece che “Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali, si applica l'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato), e successive modificazioni”.
(Fonte: A. Del Gatto, www.usirdbricerca.info 01-02-2012)