PERIODO TRASCORSO IN MALATTIA O IN QUARANTENA Stampa

Alla luce del quadro normativo attuale il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato a ricovero ospedaliero e per tutto il personale universitario (contrattualizzato e non contrattualizzato) dà diritto all'intera retribuzione senza alcuna decurtazione della retribuzione (compreso quella accessoria avente carattere fisso e continuativo). Per il solo personale contrattualizzato, inoltre, tale periodo non si computa per il calcolo del periodo massimo del mantenimento del posto in caso di malattia o infortunio (comporto).
Per i docenti universitari invece, che non hanno questa norma di maggior garanzia nel loro rapporti di lavoro perché non hanno un contratto nazionale, tale periodo si calcola nel periodo di comporto (il periodo di comporto per malattia consiste in un lasso di tempo, in cui il lavoratore pur assente dal lavoro, ha il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro), il quale comunque per tutti i pubblici dipendenti è di 18 mesi negli ultimi tre anni [nei primi 9 mesi con il 100% della retribuzione, nei tre mesi successivi, con il 90%, dal 13° al 18° mese al 50%, mentre solo dal 18° mese in poi non spetta alcunché). (F.te: FlcCgil ott. 2020)