LE VALUTAZIONI TECNICHE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI IN PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER RECLUTAMENTO A UN POSTO DI RICERCATORE A TDETERMINATO NON SONO SINDACABILI DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO Stampa

Il TAR Campania ha chiarito con sentenza 15 settembre 2020, n. 3807 che "le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in ordine alle prove di concorso [...] costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile". (F: Osserv. univ. 24.09.20)