RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI CONSEGUITE ALL’ESTERO. SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO Stampa

Con sentenza del 20 aprile 2020, n. 2495, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha chiarito che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 13, direttiva 2013/55/Ue, che ha modificato la direttiva 2005/36 (sul riconoscimento delle qualifiche professionali), sono riconoscibili in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. più di recente Corte giustizia UE, sez. III, 06/12/2018, n. 675). Di conseguenza, laddove il richiedente sia in possesso del titolo di studio richiesto – la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco) – sia della qualificazione abilitante all'insegnamento – conseguita presso un paese europeo – non sussistono i presupposti per negare il riconoscimento, dal momento che il Ministero è chiamato unicamente a verificare, ai fini del rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro, che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. (F: Osserv. Univ. 24.04.20)