COME IL D.L. n. ro 22 08.04.2020 “SOSPENDE” L’AUTONOMIA UNIVERSITARIA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA Stampa

Una riflessione ... approfondita si imporrebbe sul concetto della "democrazia ai tempi dell'emergenza" e sui limiti alla sospensione della Costituzione, ma essa travalicherebbe il senso di questo breve intervento volto a sottolineare, ancora una volta, la cedevolezza di alcuni istituti in ragione della presunta emergenza. Ci riferiamo, in particolare, alle recenti disposizioni emanate con D.L. n. 22 dell'8 aprile 2020, che, fra l'altro, nel tentativo, a nostro giudizio molto maldestro, di "sostenere" il sistema universitario italiano in un momento particolarmente delicato (tutti gli Atenei sono praticamente chiusi, le lezioni del secondo semestre si tengono esclusivamente da remoto, ma anche gli esami, quelli orali e talvolta anche quelli scritti, si tengono online, non senza perplessità e incertezze perché l'infrastruttura tecnologica non consente di verificare la correttezza e trasparenza della prova, il personale tecnico amministrativo lavora da casa, le biblioteche sono chiuse, ecc.), "sospende" l'autonomia universitaria costituzionalmente garantita, sancendo il rinvio al termine dell'emergenza sanitaria del rinnovo di tutte le cariche accademiche (monocratiche e collegiali) in itinere degli Atenei (confrontare, a questo proposito, l'art. 7 del Decreto Legge). Il legislatore non si limita a prevedere, come pure poteva e doveva fare, che i singoli Atenei, a loro discrezione e con delibera degli organi preposti, potevano procedere al rinvio delle elezioni degli organi in scadenza nel periodo dell'emergenza, ma, cosa ben più grave, ne ordina direttamente la sospensione, privando le Università di ogni discrezionalità al riguardo, procedendo a estendere il regime di prorogatio degli attuali titolari delle cariche e provvedendo, altresì, a individuare gli eventuali sostituti che, nella pienezza dei poteri, esercitano le relative attribuzioni. L'estensore della norma ha conoscenza molto profonda del sistema universitario (non fosse altro perché fa riferimento al decano dei docenti di prima fascia, figura del tutto sconosciuta ai non addetti ai lavori), ma nel tentativo, a giudizio di chi scrive molto mal riuscito, di non gravare i singoli Atenei anche della organizzazione "a distanza" delle procedure elettorali, ha finito per "abbattere" ogni residuo dubbio sulla cedevolezza dell'autonomia universitaria e sull'uso strumentale che di detta autonomia viene fatto nel dibattito politico, accademico e, da ultimo, ma non per ultimo, fra i giuspubblicisti. La lezione che mi pare si possa correttamente trarre dalla disposizione pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale, conferma, ancora una volta, quanto il Maestro Antonio Ruggeri da tempo va sostenendo in ordine alla confusione che regna sotto il cielo del diritto costituzionale in Italia (e in particolare nel sistema delle fonti). (F: S. Regasto, Roars 22.04.20)