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12 Agosto
Due deleghe della riforma approvate dal Consiglio dei Ministri PDF Stampa E-mail

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 luglio sono stati approvati due provvedimenti che dovranno concorrere alla composizione del complesso puzzle della riforma universitaria approvata con la L. 240/2010 (che prevede circa 50 decreti attuativi).

Con il primo testo approvato si dà il via libero definitivo al decreto sul reclutamento dei docenti universitari, già esaminato il prima lettura dal Governo lo scorso 21 gennaio.

Il secondo testo, invece, deve ancora ricevere il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Prevede l’introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, la previsione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia della didattica e della ricerca, nonché il potenziamento del sistema di autovalutazione della loro qualità ed efficacia. Secondo quanto riportato dal Governo nel comunicato finale della seduta, il provvedimento:

a) contempla meccanismi premiali a favore degli atenei virtuosi, per mirare alla realizzazione degli obiettivi qualitativi, pervenendo così gradualmente ad una nuova e più attenta disciplina della distribuzione delle risorse pubbliche;

b) disciplina l’attribuzione dei compiti di valutazione ad un ente esterno al Ministero, distinto ed indipendente, con personalità giuridica pubblica;

c) prevede la verifica dei risultati raggiunti, in termini di qualità, efficienza ed efficacia dalle strutture universitarie, da parte dell’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) che valuta gli atenei più virtuosi, da riconoscere a livello nazionale mediante accreditamento e da premiare con le risorse pubbliche;

d) introduce il monitoraggio degli obiettivi programmati dalle università tramite un sistema di controllo interno che viene potenziato e collegato con gli obiettivi definiti dall’ANVUR.

(Fonte: www.diritto.it 29-07-2011)
 
Il regolamento per l'accesso al ruolo e l'accreditamento dei corsi PDF Stampa E-mail

Dopo vari stop da parte del Consiglio di stato, infatti, il Consiglio dei ministri di ieri ha dato il via libera definitivo a un provvedimento che modifica il sistema di reclutamento per ottenere l'abilitazione nazionale ed essere chiamati, così come prevede la legge di riforma Gelmini (240110), al ruolo di ordinario odi associato. Ma non solo, perché sempre ieri il Cdm ha approvato uno schema di decreto legislativo che metterà sotto la lente di ingrandimento sedi e corsi di studi universitari. Che se non rispetteranno determinati parametri saranno costretti a chiudere battenti.

Il regolamento per l'accesso al ruolo

Dovranno essere indette «inderogabilmente con cadenza annuale» ma solo chi potrà vantare un curriculum scientifico doc potrà aspirare ad ottenerla, così come elevati dovranno essere i requisiti dei commissari chiamati a giudicare gli aspiranti professori: queste le novità principali del regolamento che in sostanza disciplina i temi e le modalità per il conseguimento dell'abilitazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia della docenza. Il provvedimento stabilisce che per conseguire l'abilitazione, della durata di quattro anni, sono indette ogni anno selezioni per ciascun settore concorsuale e per ciascuna fascia. Chi non supera la prova dovrà aspettare due anni di bandi prima di poterla ripetere. Ma come saranno giudicati gli aspiranti alla docenza? Sarà il ministero stesso con proprio decreto a definire i «parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare». Il punto di partenza saranno, comunque, gli indicatori di qualità sull'attività scientifica e di ricerca messi a punto dal Consiglio universitario nazionale proprio in previsione delle nuove regole: questi stabiliranno, area per area, «il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare». Dalla lista degli idonei avverranno, infine, le assunzioni vere e proprie che saranno, però, decise dai singoli dipartimenti universitari in base al voto della maggioranza dei professori. Il decreto nelle intenzioni del ministro Gelmini mira a raggiungere un criterio di selezione altamente qualificato rispetto alle procedure espletate negli anni accademici precedenti all'entrata in vigore della legge delega, nonché un elevato grado di preparazione e di competenza dei professori universitari, in linea con i parametri e gli standard europei.

L'accreditamento dei corsi

Via libera sempre al Consiglio dei ministri di ieri di uno schema di decreto legislativo finalizzato a disciplinare l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari. Il provvedimento prevede l'avvio di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca, nonché il potenziamento del sistema di autovalutazione della loro qualità ed efficacia. Gli obiettivi da raggiungere sono: meccanismi premiali a favore degli atenei virtuosi, per mirare alla realizzazione degli obiettivi qualitativi, arrivando così in maniera graduale a una disciplina diversa e più attenta della distribuzione delle risorse pubbliche. Tra gli altri obiettivi poi l'attribuzione dei compiti di valutazione ad un ente esterno al ministero, distinto e indipendente, con personalità giuridica pubblica nonché la verifica dei risultati raggiunti, in termini di qualità, efficienza ed efficacia dalle strutture universitarie. Su tutto questo peserà ovviamente il giudizio dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario. Questa valuterà gli atenei più virtuosi, da riconoscere a livello nazionale mediante accreditamento e da premiare con le risorse pubbliche; il monito-raggio degli obiettivi programmati dalle università tramite un sistema di controllo interno che viene potenziato e collegato con gli obiettivi definiti dalla stessa Anvur.
(Fonte: B.  Pacelli, ItaliaOggi 29-07-2011)
 
Una bozza di decreto regolamentare per i dottorati. I corsi ridotti a 200 PDF Stampa E-mail
Dagli oltre 2 mila corsi di dottorato l'anno si passerà a poco più di 200. I tecnici del ministero dell'università stanno predisponendo una bozza di decreto regolamentare in tema di dottorato di ricerca che ItaliaOggi anticipa nellec sue linee, Un solo regolamento, con allegato anche l'elenco dei nuovi titoli di dottorato così come predisposto dal Consiglio universitario nazionale. Il testo, attuativo dell'articolo 19 della legge di riforma universitaria (240/10) e che probabilmente vedrà la luce solo dopo la pausa estiva, parte da alcuni principi cardine: assicurare che i corsi di dottorato siano legati a doppio nodo con il mondo del lavoro e delle professioni, garantire che siano spendibili e riconoscibili, anche solo nella loro denominazione, a livello internazionale e che siano accreditati e quindi certificati. D'ora in poi si potranno attivare corsi in stretto coordinamento con lo svolgimento di attività di ricerca documentate e di alto livello ma soprattutto entro vere e proprie scuole a livello di ateneo o inter-ateneo e in convenzione con strutture extra-universitarie. I corsi possono essere anche istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati fermo restando il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalità di accreditamento dei corsi e delle sedi e le condizioni di eventuale revoca saranno disciplinate con un decreto ministeriale su proposta dell'Agenzia di valutazione (Anvur). E per avere il via libera il corso oltre a definire chiaramente gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi dovrà garantire un numero minimo di docenti e di studenti: se prima il rapporto era 3 a 1, ora dovrà essere almeno di 20 a 7. È soprattutto sulla numerosità dei singoli corsi che comunque andrà a incidere la riforma: sulla base dell'analisi condotta sui dottorati di ricerca offerti dalle principali università italiane e straniere il Cun ha, infatti, proposto una lista di circa 200 titoli, con l'obiettivo come spiega il suo presidente Andrea Lenzi, «di contrastare un'eccessiva frammentazione dei corsi e dispersione delle loro denominazioni favorendo al contrario una maggiore corrispondenza con le denominazioni dei dottorati stranieri. I dottorati sono abbastanza vicini da una parte ai settori scientifico-disciplinari e dall'altra alle singole aree di studio».
(Fonte: B. Pacelli. ItaliaOggi 27-07-2011)
 
Le università soggette al controllo di legittimità della magistratura contabile anche per le CO.CO.CO. PDF Stampa E-mail

Un contratto di collaborazione autonoma, ancorché occasionale, stipulato tra un

professionista e un'università, deve sempre passare dal controllo preventivo della Corte dei conti. Inoltre, ai fini dell'individuazione del soggetto, non si può prescindere dallo svolgimento delle preliminari procedure comparative, in quanto l'articolo 7, comma 6-bis del DLgs n. 165/2001 non prevede alcuna deroga in merito. È quanto ha messo nero su bianco la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, nel testo della recente deliberazione n. 12/2011, valutando il caso di un contratto di lavoro autonomo e occasionale stipulato tra l'università di Sassari e un professionista. In merito alla sottoposizione dell'atto al controllo della Corte che, secondo l'ateneo interessato non era dovuto, in quanto non applicabile nei confronti delle università quali enti costituzionalmente dotati di autonomia, la Corte ha replicato

che la norma sul controllo in questione (l'articolo 3 della legge n. 20/1994) nel fare rinvio alla pubblica amministrazione, così come definita ed elencata nel dlgs n. 165/2011, non può che riguardare anche le Università espressamente menzionate tra gli enti pubblici dall'art. 1, comma 2 dello stesso decreto. L'invocata autonomia delle università, si legge, «può ben essere limitata con l'attuale norma sul controllo, senza necessità di particolari rinvii all'ordinamento universitario che la rendano dichiaratamente speciale o eccezionale». In merito alla scelta del soggetto avvenuta senza il preliminare svolgimento di procedure comparative, poi, il collegio della Corte ha rilevato che non essendo riconducibile per l'oggetto ad alcuna fattispecie connessa alla docenza, il contratto di collaborazione sia da sottoporre al controllo della Corte. A tal fine è irrilevante che il particolare ordinamento dell'Ateneo consenta, in deroga alla normativa statale (che prevede invece procedure comparative per ogni conferimento d'incarico di collaborazione indipendentemente dall'importo), di evitare tale ricorso in presenza di corrispettivi che, come nel caso in esame, non superino l'importo di 5 mila euro.

Per la Corte, la normativa ex art. 7, comma 6-bis, del DLgs n. 165/2001, non consente alcuna deroga alle procedure comparative, se non con successiva norma di pari rango, allo stato attuale non esistente. Tale disposizione è espressione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità delle amministrazioni pubbliche. Da qui, se ne deve dedurre che, ferma restando la sua applicazione da parte di ogni soggetto pubblico destinatario della norma, vengano rimessi ai relativi ordinamenti «le sole modalità e pubblicità delle procedure comparative». Al contrario, accettando una tesi diversa, si consentirebbe agli enti pubblici in questione di stabilire ad libitum, attraverso i propri statuti e regolamenti, la soglia minima consentita per evitare procedure concorsuali, così svuotando di contenuto la stessa norma sul controllo. Anche le università, nonostante la loro autonomia, sono soggette al controllo di legittimità della magistratura contabile in quanto ricomprese nell'elenco delle pubbliche amministrazioni sottoposte a verifica. (Fonte: A. G. Paladino, ItaliaOggi 09-08-2011)
 
Semplificazione dell'attività di intermediazione per scuole e università PDF Stampa E-mail
Con circolare congiunta del 4 agosto 2011 il Ministero del Lavoro e quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica hanno fornito chiarimenti in merito all’attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro svolta da Istituti di scuola secondaria di secondo grado, Università pubbliche e private, e  Consorzi universitari. Alla luce del quadro normativo in vigore, inoltre, le scuole e le università sono obbligate a pubblicare sui loro siti istituzionali e sul portale del Ministero del Lavoro “Cliclavoro” i curricula di studenti, diplomati e laureati, per renderli gratuitamente accessibili alle imprese migliorando le opportunità di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e, in proposito, la circolare si sofferma sulle regole che disciplinano tale attività di pubblicazione. Infine, viene chiarito che gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, le Università, pubbliche o private, e i Consorzi universitari che intendono svolgere attività di intermediazione saranno iscritti in un’apposita sezione dell’albo informatico con modalità che saranno definite in un decreto ministeriale di prossima pubblicazione.
(Fonte: Il Sole 24 Ore 11-08-2011)
 
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