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20 Giugno
Un esempio di costo zero PDF Stampa E-mail
DDL 1905 Art. 5 c. 3 f) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all’arti. 22, comma 9, primo periodo.
DDL 1905 Art. 22 c. 9. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 5, comma 3, lettera f), si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2010 e di 1 milione di euro per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Riferimento in norme transitorie (art. 22 DDL 1905) ad Art. 5. Legge 370/1999 (Assegni di ricerca e scuole di specializzazione). 1. È autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 33,5 miliardi per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 
Docenti a contratto PDF Stampa E-mail
I docenti a contratto, sono tutti quei docenti che nell’università svolgono le medesime mansioni dei professori strutturati (ordinati e associati) ma da “free lance”, se cosi si può dire, percependo un compenso assai diverso da quello dei colleghi contrattualizzati. Oltre al basso compenso (a volta si tratta di collaborazioni gratuite), i docenti di questa natura, non hanno altresì nemmeno un trattamento assistenziale e previdenziale. Proprio per questo i sindacati e il Codacons in particolare, propone una class action dei docenti free lance dell’università italiana, di portata nazionale. L’accusa è che i docenti vengono in questo modo continuamente discriminati ed è Carlo Renzi, presidente del Codacons, a dire la sua in proposito: “Oggi, in un pullulare di nuovi corsi di laurea, a fronte di un 45% circa di professori strutturati, ivi compresi i ricercatori, il 55% del corpo docente è composto da professori a contratto che, pur essendo impegnati in mansioni del tutto paritetiche a quelle dei docenti interni, ricevono un trattamento economico a dir poco insignificante e sono privi di qualunque tutela assistenziale e previdenziale” (http://blog.corsincitta.it/2010/06/13/universita-italiana-la-class-action-dei-docenti-a-contratto/ 13-06-2010).
Le cifre dell’Ufficio di Statistica del Miur, peraltro, confermano in pieno il ricorso massiccio degli atenei al bacino dei “contrattisti” per l’affidamento di moduli didattici all’interno delle facoltà. Il tutto a fronte di un sostanziale immobilismo nelle categorie dei docenti “strutturati”, rilevato al 31 dicembre di ciascun anno accademico: nel 2002 gli ordinari erano 18.131, nel 2008 18.929 (con un picco nel 2006, 19.845); stesso discorso per gli associati, che nel 2002 erano 18.502 e nel 2008 18.256. Variazioni poco significative. I docenti a contratto, invece, hanno avuto fin da subito un peso importante e crescente anno dopo anno, con veri e propri exploit: i titolari di insegnamenti ufficiali e/o attività didattiche integrative nel 2002 erano 31.775, nel 2008 ben 48.692 (con un picco di 51.365 nel 2007). Prova “provata” che le università hanno utilizzato lo strumento del “contrattino” per mantenere - e in taluni casi ampliare - l’offerta formativa “appaltando” intere cattedre all’esterno: una manna per il bilancio d’ateneo, che ora però potrebbe trasformarsi in un boomerang per i rettori. Class action per tutti. La strategia processuale vagliata dal Codacons per i professori a contratto si snoda in due fasi distinte ma connesse tra loro: la prima consiste nella proposizione di un ricorso al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) che potrà essere intrapreso individualmente da ciascun docente universitario a contratto interessato; la seconda, a cui i professori a contratto ricorrenti al Tar potranno aderire gratuitamente, essendo loro richiesto solo il versamento di parte della quota di iscrizione all’associazione, consiste nella proposizione di una class action di portata nazionale. “Entrambe le azioni - sottolinea il presidente Rienzi - saranno volte al ripristino della legalità con conseguente riconoscimento in capo ai docenti del diritto alla corresponsione di una giusta retribuzione e del trattamento previdenziale e assistenziale, oltre al pagamento delle differenze retributive già maturate”. (M. Massimo, La Repubblica 13-06-2010)
 
Agevolazioni fiscali per il rientro dei «cervelli»: opportunità o limite? PDF Stampa E-mail
La previsione di apposite agevolazioni fiscali per agevolare il rientro in Italia dei ricercatori e dei docenti operanti all’estero potrebbe non costituire, di per sé, un fattore determinante in termini di attrattività, presente e futura, del nostro sistema per il raggiungimento dell’eccellenza nella ricerca, nell’insegnamento e nella formazione. In un contesto di forte competizione globale, sebbene caratterizzato da un periodo di profonda crisi economica delle principali economie mondiali, occorre verificare se i migliori «cervelli» siano attratti unicamente dalle agevolazioni fiscali, ovvero anche dalla disponibilità di una serie di altri fattori, quali fondi di ricerca, attrezzature, servizi e personale amministrativo adeguato agli obiettivi da raggiungere, che non sempre il sistema italiano è in grado di mettere loro a disposizione. Il richiamo alle agevolazioni di tipo fiscale operato dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 potrebbe, infatti, risultare determinante nell’incrementare la «quantità» di «cervelli» da attrarre, ma non ne garantirebbe necessariamente la qualità. Diversamente da quanto previsto dal disegno di legge per il rientro dei lavoratori attualmente in discussione al Senato della Repubblica, nell’articolo 44 del decreto legge in commento non è fatto alcun riferimento ai criteri di merito, ma esclusivamente all’aver trascorso un periodo (sebbene documentato) di due anni di attività di docenza o di ricerca all’estero. Il sistema italiano ha soprattutto bisogno di far rientrare professori e ricercatori di eccellenza, in grado di apportare conoscenze e di stimolare l’attività scientifica; il rientro, stimolato da agevolazioni fiscali, di docenti e ricercatori che abbiano sperimentato una qualsivoglia esperienza all’estero e non in possesso di titoli adeguati potrebbe non consentire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo che la norma si prefigge, con il rischio che il sistema italiano della ricerca venga ulteriormente impoverito.(B. Annichiarico, A. Costa,  IL SOLE 24 ORE 11-06-2010)
 
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