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12 Settembre
FINANZIAMENTI. TAGLI ANCHE A UNIVERSITÀ DI PRESTIGIO INTERNAZIONALE PDF Stampa E-mail

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), i cui ricercatori hanno giocato un ruolo fondamentale nella scoperta del bosone di Higgs, stava per subire un drastico taglio del budget. Il taglio, grazie alla risonanza che ne è stata data dalla stampa, e al provvidenziale intervento del Presidente della Repubblica, è stato momentaneamente sospeso, pur rimanendo minaccioso all'orizzonte. La spending review tuttavia si appresta a colpire con altrettanta cieca determinazione alcuni dei più prestigiosi istituti universitari italiani, quali la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, e i Politecnici di Milano e Torino. Anzi per questi istituti, come del resto per l'Infn, il taglio di bilancio sarà ancora più severo che in altri casi.
Viene naturalmente da chiedersi come mai proprio le istituzioni che godono di maggior prestigio internazionale, che attirano i migliori ricercatori e docenti dall'Italia e dall'estero, i cui studenti, selezionati e formati con particolare rigore trovano posto nei migliori istituti di ricerca di tutto il mondo, siano considerate sconsideratamente "spendaccione" e meritevoli pertanto di un drastico taglio dei fondi del Ministero, anzi di tagli maggiori della media delle università ed enti di ricerca. Le università migliori, avendo una maggiore capacità di attrazione di fondi sia dall'Unione Europea sia da privati, aiutano il sistema pubblico con un'iniezione nel sistema di risorse esterne sia per il personale sia per le strutture di ricerca. Naturalmente spendono i fondi che sono riusciti a procacciarsi all'esterno per la ricerca, ma dal famigerato codice utilizzato risulta solo la spesa e non la sorgente dei fondi e quindi risulteranno tanto più spendaccione, quanto più investiranno in laboratori sperimentali, strumentazione e nelle spese relative. Risultato paradossale: i tagli maggiori saranno applicati, com’è facile verificare, proprio a quegli istituti che hanno basso costo di personale, maggiore attrattività di fondi esterni per la ricerca, maggiori investimenti in infrastrutture.
(Fonte: M. C. Carrozza e G. Martinelli, IlSole24Ore 07-09-2012)

 
SPENDING REVIEW BIS IN GAZZETTA: NUOVI TAGLI A SANITÀ, SCUOLA, ENTI LOCALI E P.A. PDF Stampa E-mail
Decreto Legge, testo coordinato, 06.07.2012 n. 95, G.U. 14.08.2012. Nel link il testo coordinato del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 135. Il provvedimento è il cosiddetto Spending review bis che segue il primo provvedimento sulla revisione della spesa pubblica, il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con modifiche dalla Legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94). Leggi anche la nota di approfondimento con tutti i tagli previsti.
(Fonte: Altalex, 16-08-2012-2012)
 
SPENDING REVIEW. CONVERTITA IN LEGGE ALLA CAMERA PDF Stampa E-mail

La spending review è legge. Dall’aula della Camera il via libera definitivo per la conversione in legge del decreto 6 luglio 2012, n. 95. La manovra, nel complesso, punta al risparmio di 4 miliardi già entro fine 2012, per aggiungerne altri 21 nei due anni a seguire. Salta il taglio a università e fondi a paritarie: l’operazione sarebbe stata a saldo 'zero' ma ha scatenato molte polemiche. Saltano così il taglio di 200 milioni alle Università e i 200 milioni in più alle paritarie anche se, per errore, le misure restano nel comunicato finale di palazzo Chigi. Inoltre:
Art. 5 c. 10‐ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è sostituito dal seguente: «5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli, è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam, in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione».
Art. 7 c. 42‐bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7 c. 42‐ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, s’interpreta nel senso che, ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.
Art. 8 c. 4‐bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.
Qui il testo con le modifiche apportate in sede di conversione. (Fonte: leggioggi 08-09-2012)

 
SEMPRE PIÙ LAUREATI TRA LE FILA DEI DISOCCUPATI PDF Stampa E-mail
L'Istat ha registrato nel primo trimestre di quest'anno un'impennata del 41,4% dei senza lavoro con titolo di studio universitario, che passano dai 215.000 del 2011 a 304.000. Un aumento percentuale così alto non si registrava dal 2004: per i diplomati la disoccupazione cresce del 30,2%, del 26% per chi ha solo la licenza elementare. I disoccupati laureati sono soprattutto donne (61%), meridionali (42,8%), e giovani (il 66% ha meno di 35 anni). I dottori abbondano anche tra le file degli inattivi (coloro che né hanno un posto né lo cercano): sono 1,4 milioni. Le prospettive generali per il mercato del lavoro non sono certo di un miglioramento: secondo l'analisi del Centro studi di Confindustria, il 2012 sarà un anno stagnante, peggiore dei due precedenti che sono stati comunque negativi.
(Fonte: r. am., La Repubblica 12-08-2012)
 
LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI È LEGGE PDF Stampa E-mail
Nuove regole per tutte le professioni ordinistiche, fatte salve in particolare le specificità di quelle sanitarie. E' quanto prevede il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, recante il regolamento di attuazione dei principi dettati dall’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012. Il decreto presidenziale contiene misure volte a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa durante il tirocinio e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l’interesse dell’utenza. Gli esperti in materia si schierano su due fronti: mentre il Comitato Unitario delle Professioni si dichiara favorevole alla riforma delle professioni, gli avvocati denunciano l'illegittimità del regolamento stesso; in proposito, il Ministro della giustizia Paola Severino guarda alla riforma forense come al principale dei suoi obiettivi estivi. Con l’entrata in vigore del decreto in esame sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle introdotte dal predetto. Successivamente, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non sono abrogate per effetto dell’articolo 3, comma 5 bis, del citato Decreto Legge.
(Fonte: Altalex, 16-08-2012. Vedi le principali novità della riforma)
 
RIFORMA FORENSE. TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA. STRALCIO CHIESTO DAL MINISTRO PDF Stampa E-mail

Disegno di legge approvato da Commissione Giustizia Camera il 06.06.2012 n° AC 3900-A

Più selezione per diventare avvocati, formazione e assicurazione civile obbligatoria, controllo sulla correttezza dei legali più serrato. Sono questi gli elementi distintivi della riforma della professione di avvocato (testo approvato dal Senato della Repubblica il 23 novembre 2010 e modificato in data 6 giugno 2012 dalla Commissione Giustizia della Camera) che ha come obiettivo quello di consentire l’accesso e la permanenza nella professione ai più meritevoli e a chi esercita effettivamente, garantire una maggiore qualificazione e preparazione dei professionisti, la trasparenza verso i cittadini ed un maggiore controllo sulla correttezza.

In particolare le principali novità previste dalla riforma riguardano:

accesso alla professione: tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede; confermata la procedura di sorteggio che abbina sedi e scritti ai fini della correzione (art. 47);

assicurazione: obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito (art. 12);

formazione permanente: l'avvocato ha l’obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti (art. 11);

procedimento disciplinare: cambiano le regole per i “processi” agli avvocati per rendere il giudice domestico più terzo e imparziale (artt. 51-64);

pubblicità: è consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniere veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa (art. 10;

società tra avvocati: sono ammesse, anche di natura multidisciplinare (mentre sono vietate quelle di capitali) (art. 5);

specializzazioni: l’avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista in diritto di famiglia, diritto societario, diritto tributario, diritto penale, eccetera, dopo aver seguito scuole e corsi di alta formazione di durata non inferiore a due anni e per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive, al termine dei quali sosterrà un esame presso il Cnf, che rilascerà il titolo (la specializzazione è automatica per gli avvocati con 20 anni di iscrizione all'Albo) (art. 9);

tariffe: il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l’avvocato è tenuto a render nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento (in mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo); torna il divieto del patto di quota lite;

tirocinio: approvato dall'Assemblea del Senato e dalle varie commissioni l'emendamento che prevede un compenso forfettario e commisurato all'apporto professionale dei praticanti a partire dal secondo mese.

Il ministro della giustizia Paola Severino, con lettera 5 settembre 2012, al fine di assentire all'approvazione della riforma forense in sede deliberante, ha chiesto alla Commissione Giustizia della Camera lo stralcio di alcune disposizioni concernenti:

la riserva per la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale;

ai fini del titolo di specialista, l'esclusione della possibilità di valutare esperienze professionali in alternativa alla frequenza di corsi, per gli iscritti da meno di 20 anni;

le restrizioni alla possibilità di pubblicità da parte degli avvocati;

la reintroduzione di fatto delle tariffe forensi;

le incompatibilità previste perché troppo ampie;

il tirocinio di 24 mesi, in contrasto con la regola generale dei 18 mesi

L'avvocatura (CNF), con comunicato del 5 settembre 2012, ha denunciato tale comportamento del Governo, che tenta di condizionare il passaggio in deliberante della riforma. (Fonte: Altalex 6 e 10-09-2012)
 
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