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23 Agosto
RECLUTAMENTO. SPENDING REVIEW E TURNOVER. PRECISAZIONI DEL MIUR: POSSIBILI ECCEZIONI SU ASSUNZIONI PDF Stampa E-mail

Una circolare del 19 luglio del MIUR chiarisce che, pur restando impregiudicati gli effetti del DL “Spending Review” sulle assunzioni nelle università di qui al 2016, almeno alcune eccezioni sono possibili. Il MIUR precisa, infatti, che “sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato: effettuate su assegnazioni a valere sul Piano straordinario dei Professori associati 2011; effettuate utilizzando Punti Organico residui al 31 dicembre 2011, delle programmazioni 2010 e 2011, nella misura in cui negli stessi anni l'ateneo non sia stato sottoposto al blocco delle assunzioni; a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera a, del Dlgs 49/2012”.
(Fonte: Testo integrale della nota prot. 1176/Uff.III/DGUS del 19 luglio 2012)

 
RECLUTAMENTO. PREVISIONI PESSIMISTICHE PDF Stampa E-mail

Nei prossimi anni potrà prendere servizio un numero irrisorio di docenti e, soprattutto, di professori ordinari. Anche perché ci sono ancora circa 800 idonei alla seconda fascia e 475 idonei alla prima fascia dei concorsi banditi nel 2008 da assorbire: le prospettive di assunzione dei futuri abilitati, insomma, sono praticamente uguali a zero. A mettere la ciliegina sulla torta è quindi intervenuto il decreto sulla spending review che all’articolo 14 comma 1 prevede che le università «per il triennio 2012-2014» non possano comunque superare il 20% del turnover dell’anno precedente nelle assunzioni di personale. Il 20% di turnover non va, infatti, considerato in termini aritmetici, ma sulla base di una serie di indicatori (i famigerati Punti Organico) fissati da una circolare ministeriale di qualche anno fa. Questo sistema equipara, di fatto, la spesa in uscita per un ordinario, con magari trent’anni di carriera alle spalle, a quella necessaria ad assumere un neo-straordinario, magari con pochi anni di insegnamento: se poi si tiene conto della necessità di assumere per ogni nuovo straordinario anche un ricercatore di tipo b, il risultato è presto detto. Nessuna sede avrà più convenienza a investire in personale di prima fascia. Il contesto macro-universitario in cui tali norme sono calate e in cui partiranno (?) le abilitazioni, aspettate da lungo tempo da molti studiosi, è dei più foschi. Il personale docente a tempo indeterminato delle università statali è sceso nel 2010 a 55.541 unità (v. tabella dati Corte dei conti), cioè praticamente al livello di dieci anni prima. Quanto a rapporto tra docenti e studenti, poi, l’Italia è quint’ultima nella classifica dei Paesi più sviluppati (OCSE Education at a Glance 2011, p. 397). Poiché concorsi di prima e seconda fascia non se ne fanno più da anni, il tempo è tiranno e gli ordinari vanno in pensione (-20 % di docenti nel ruolo tra 2007 e 2010), se l’attuale modello di affamamento della bestia accademica continuerà, entro breve gli ordinari superstiti si troveranno con una serie considerevole di cariche accademiche da ricoprire, grazie anche ad alcune tendenze rafforzate dalla L. 240/2010. Per non parlare del sistema di valutazione e reclutamento, ormai centrato solamente su di essi. Nella nuova, ristabilita, aguzza piramide del corpo universitario, gli ordinari, cioè, si ritroveranno paradossalmente con un potere per certi versi più grande dei tanto vituperati “baroni” di una volta. Il tentativo esperito dal ministro Profumo di bloccare le abilitazioni fino a tutto il 2014 con il cosiddetto “decreto sul merito”, naufragato qualche settimana fa e motivato dalla paura ministeriale che con le attuali regole ci possano essere 10 mila nuovi abilitati, è stato raggiunto per altra strada. Le abilitazioni partiranno ma le università non avranno fino a tutto il 2014 i fondi per assumere quasi nessuno. La presenza poi in molte sedi degli idonei nei concorsi del 2008 renderà la competizione locale simile ad un “banchetto tra antropofagi”, con la reale prospettiva che non sopravviva il migliore ma solamente il più forte o vorace.
(Fonte: A. Zannini, roars 18-07-2012)

 
RECLUTAMENTO. EFFETTI “COMBINATI” DEL DLGS 49/2012 E DELLA “SPENDING REVIEW 2” PDF Stampa E-mail

Gli effetti “combinati” del Dlgs 49/2012 e della “spending review 2″ vanno letti in maniera articolata. Il primo introduce la “griglia” delle capacità di reclutamento degli atenei (dal 10% al 50% in base ai dati finanziari e debitori del singolo ateneo); la seconda, indica che “il sistema universitario nel suo complesso” debba limitare il turn over al 20%. Pertanto, il MIUR analizzerà i dati già trasmessi dai singoli atenei per collocare, ciascuno, nella sua “fascia” (10%, 20% o 50% o più); a questo punto opererà una proiezione a livello nazionale, per controllare se la collocazione in fasce corrisponde a un valore complessivo maggiore o minore del turn over del 20%; rimodulando i dati provenienti dalla griglia, attriburà a ciascun ateneo la sua “capacità di reclutamento per il 2012″. Ad esempio: un ateneo rientra nella fascia 10% del turn over; applicando il Dlgs 49/2012 il sistema nazionale comporta una domanda di turnover del 25%; a quell’ateneo verrà concessa una “capacità di reclutamento” pari a 10% x 20 / 25 = 8%.
(Fonte: Antocchi, lavoce.info 18-07-2012)

 
RECLUTAMENTO AL TEMPO DELLA RIFORMA PDF Stampa E-mail

Il meccanismo concorsuale poteva funzionare sostanzialmente bene finché operava per un’università d’elite e ha inevitabilmente cessato di funzionare non appena ha dovuto rispondere alle esigenze, qualitative e quantitative, dell’università di massa. Nel corso dell’ultimo secolo i meccanismi concorsuali sono stati molte volte modificati, con periodicità all’incirca decennale, provando e riprovando, ossia tentando ogni strada e il suo contrario, e più volte tornando al caso precedente, senza che si sia mai configurata, anche soltanto vagamente, una soluzione plausibile all’esigenza di selezionare la docenza universitaria garantendo al tempo stesso la trasparenza delle procedure e la qualità delle scelte. Negli ultimi due decenni la parziale implementazione normativa del principio costituzionale di autonomia, non sostenuta da un’adeguata riforma della governance e non accompagnata dall’attivazione di meccanismi di valutazione ex post, e inserita in un contesto caotico (scarsità di risorse economiche, pesanti riforme degli ordinamenti didattici, stati giuridici della docenza arcaici, inesistenti o demenziali, perenne alternanza di Ministri e di Ministeri) ha prodotto un’ulteriore caduta delle residue barriere etiche e deontologiche che in non pochi casi avevano comunque consentito il mantenimento di standards quasi internazionali nelle concrete pratiche di selezione e cooptazione. Le circostanze politiche ed economiche interne e internazionali hanno fatto il resto, e l’università italiana si è in poco tempo ridotta a una Testa di Turco da esporre al bersaglio e al ludibrio della pubblica opinione, anche grazie a ben orchestrate campagne di stampa. La fine del 2010 ha visto l’approvazione di una riforma chimerica (nel senso dell’omonimo mostro mitologico), capace di combinare alcune importanti acquisizioni del precedente dibattito culturale sull’autonomia con il determinato e intransigente recupero di alcuni capisaldi dello storico centralismo ministeriale, vanificando nella sostanza le prime senza fare i conti con l’ormai largamente dimostrata incapacità del Ministero di gestire processi ormai talmente differenziati e complessi da non poter essere regolati con norme unitarie, neppure se concepite da menti giuridiche geniali. Il Titolo III, relativo al reclutamento, pur partendo da un impianto concettuale abbastanza condivisibile nasconde nelle sue pieghe normative (in cauda venenum) le tracce di quell’ansia centralizzatrice e normalizzatrice che caratterizzano la “cultura di governo” di chi ha voluto quel testo. Sono stati necessari diciotto mesi per emanare tutti i decreti necessari all’effettivo avviamento di un meccanismo di reclutamento di cui già un anno prima dell’approvazione della legge si avvertiva tutta l’urgenza. Quando si potrà davvero reclutare nuovamente saranno passati almeno cinque anni dalle ultime valutazioni comparative, e almeno diecimila dei quasi quarantamila professori a suo tempo in servizio se ne saranno andati in pensione.
(Fonte: P. Rossi, roars 20-07-2012). Nell’articolo (vedi http://www.roars.it/online/?p=10281) si parla anche delle abilitazioni scientifiche.

 
RECLUTAMENTO. BLOCCO DEL TURN OVER NEGLI ATENEI. LA CRUI DISSENTE E CHIEDE DI SPOSTARLO AL 2013 INNALZANDOLO AL 40% PDF Stampa E-mail

L’Assemblea della CRUI, riunitasi il 19 luglio 2012, presa visione delle misure previste del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 in materia di riduzione di spesa del personale, esprime forte dissenso nei confronti della prevista riduzione al 20% del turn over nel prossimo triennio per gli Atenei. Più in generale stigmatizza un intervento sul finanziamento e sugli organici al di fuori di qualunque reale programmazione cancellando di fatto ogni residua autonomia delle Università. Le cifre per l’anno 2013 restano preoccupanti mancando ancora all’appello 400 mln di euro che dovrebbero ricondurre il finanziamento ordinario alla quota dell’esercizio in corso. Preoccupazione che si estende anche al versante degli Enti Pubblici di Ricerca verso i quali la CRUI esprime la piena solidarietà auspicando il rientro del “taglio” previsto nell’attuale D.L. 95/2012. II blocco sostanziale del turn over per le Università appare tanto più grave in quanto in questi giorni si sta finalmente avviando il meccanismo delle abilitazioni per i ruoli della docenza universitaria, il cui scopo è di contenere la riduzione degli organici universitari che, a partire dal 2009, sono già passati da oltre 60.000 a meno di 54.000 unità e di consentire l’ingresso di giovani meritevoli. Da questo punto di vista la CRUI chiede evidenza, il prima possibile, delle cifre relative al piano straordinario per gli associati 2012-2013. Per questi motivi l’Assemblea della CRUI auspica che in sede di conversione del decreto legge siano apportati i seguenti emendamenti: 1) spostamento dei provvedimenti di riduzione del turn over al 2013, tenuto conto del fatto che la norma verrebbe a cadere al momento in cui le Università hanno già effettuato le loro programmazioni conformemente al nuovo regime giuridico previsto dal recente DLgs. 49/2012 del 29 marzo 2012. 2) Innalzamento del tetto del turn over dal 20% al 40% indispensabile, in ogni caso, per consentire alle Università, pur in un contesto di ulteriore riduzione del personale, le assunzioni di giovani ricercatori, di professori e di personale tecnico-amministrativo volte a garantire la sostenibilità dell’offerta formativa e delle attività di ricerca e innovazione all’altezza delle sfide europee. Dalla norma del “taglio” dovrebbero comunque essere esentate le Scuole Superiori a ordinamento speciale che non godono di turn over effettivo. 3) Inclusione nella mobilità prevista dall’art. 2, comma 16, lettera b), del personale socio-sanitario di cui al comma 5 dell’art. 8 del DLgs. 517/1999. La CRUI, inoltre, richiede che il computo ai fini del calcolo del tetto del turn over, in accordo con quanto previsto dal dettato della norma, prescinda dal costo standard medio nazionale.
Infine la CRUI chiede che all’art. 4 del D.L. 95/12, siano fatte salve le Università e gli Enti di Ricerca o comunque vadano valutate le procedure proposte, caso per caso, in relazione agli effetti in termini di risparmio di spesa e di natura fiscale e tributaria in capo all’Università.
(Fonte: crui.it 19-07-2012)

 
RECLUTAMENTO. SBLOCCO DEL TURN OVER PROPOSTO IN COMMISSIONE VII CAMERA PDF Stampa E-mail

Nella proposta di Risoluzione in Commissione 7-00945 Camera presentata da on. E. Mazzarella giovedì 12 luglio 2012, seduta n.665 si legge che la VII Commisione impegna il Governo:
“ad assumere iniziative volte a semplificare tutte le figure per l'attività di ricerca post-dottorato in un'unica figura di ricercatore a tempo determinato, da selezionare con procedure pubbliche ma tempi «europei», anche sulla base di profili predeterminati sulla base dei progetti di ricerca a cui l'attività del ricercatore è vincolata, facendo sì che questa figura assorba gli assegni di ricerca e i ricercatori a tempo determinato di tipo (a) - con l'abrogazione di tutte le relative normative attualmente in vigore - e che assorba altresì il caso sempre più frequente di giovani titolari di finanziamenti nazionali o internazionali per progetti di ricerca proposti da loro stessi; ad assumere iniziative per eliminare tutti i blocchi del turn-over per il 2013, le cui norme d'altronde risultano dubbie dal punto di vista della compatibilità costituzionale, anche in considerazione del fatto che la riduzione di personale docente è stata già forte e si rischia seriamente di mancare delle risorse didattiche e di ricerca necessarie all'università italiana, a maggior ragione se si vuole puntare ad incrementare gli studenti universitari e la qualità degli studi, facendo in modo che le università, rese di nuovo sicure dei finanziamenti di cui dispongono, anche a medio termine, possano riattivare, dopo anni di sostanziale sospensione, i meccanismi di reclutamento e di avanzamento di carriera per i tanti che lo meritano; ad assumere iniziative volte a razionalizzare il sistema delle chiamate dirette, riservandole esclusivamente a pochissimi casi importanti, come la chiamata dall'estero di professori e ricercatori di fama, facendo sì che il sistema dell'abilitazione scientifica nazionale e dei concorsi banditi dai singoli atenei, una volta entrato a regolare regime, sia applicato invece senza eccezioni in tutti gli altri casi; ad assumere iniziative per introdurre un contratto di «alto apprendistato» in sostituzione della borsa di studio di dottorato per assicurare adeguata remunerazione dell'attività di ricerca e la garanzia dei diritti fondamentali di un rapporto di lavoro; ad adottare iniziative normative per semplificare le procedure di abilitazione con una disposizione transitoria che almeno per la prima applicazione sospenda le regole indicate nel relativo decreto attuativo, affidando la responsabilità di scelta alle commissioni giudicatrici sulla base di criteri di qualità scientifica e della valutazione dei titoli dei candidati, secondo un principio di informed peer review.”.
(Fonte: Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00945 presentata da E. Mazzarella 12-07-2012, seduta n. 665)

 
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