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12 Aprile
RECLUTAMENTO. DLGS 437. PARERE DELLA COMMISSIONE CULTURA, SCUOLA E ISTRUZIONE DELLA CAMERA PDF Stampa E-mail

Il 22 marzo, è stato discusso alla Commissione Cultura, Scuola e Istruzione della Camera dei Deputati lo “Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei”  (atto n. 437 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/626871.pdf), nel quale, al contrario di quanto promesso dal governo in sede di parere al Senato, si dispone un ulteriore blocco maggiorato del turn-over delle assunzioni che si aggiunge a quello in atto dal 2009 e che dal 2012 toccherebbe la cifra del 79% e oltretutto sine die, senza limite temporale (*). Tradotto in pratica, le riassunzioni crollerebbero dall’attuale 41% al 21%: insegnamenti, se non interi dipartimenti si estinguerebbero non per effettivo deficit di qualità o di merito, ma per motivi casuali e per ragioni anagrafiche.

(*) Per il resoconto completo sulla discussione cfr. http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1500&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201203/0322/html/07

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE Giovedì 22 marzo 2012

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione), esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (Atto n. 437), esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 2, sia specificato che si fa riferimento alla programmazione di ateneo e che le disposizioni ivi previste hanno valore di indirizzo (e non di vincolo) e validità per il primo triennio di programmazione dall'entrata in vigore del decreto; alla lettera a) sia previsto che il rapporto tra professori di prima fascia e professori di prima e seconda fascia sia contenuto entro il valore del 50 per cento al posto del 40 per cento, eliminando altresì il riferimento al posizionamento dei dipartimenti nel primo decile della valutazione VQR; alla lettera c) sia eliminato il riferimento ai criteri definiti ogni triennio con decreto del Ministro;

2) all'articolo 4, comma 4 prevedere che l'adozione dei piani sia riferita a ciascun triennio di programmazione e sia aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale;

3) all'articolo 5, commi 2 e 5, si tenga conto che:

a. devono essere fatte salve e quindi considerate a riduzione delle relative spese di personale le entrate da soggetti pubblici o privati coperte da convenzioni già stipulate dagli atenei per il finanziamento di posti di personale docente e ricercatore antecedenti all'entrata in vigore della legge 240/10;

b. devono essere considerati i finanziamenti da soggetti pubblici e privati destinati a coprire costi di personale già strutturato presso l'ateneo e quelli relativi a spese per contratti di insegnamento e personale a tempo determinato;

4) all'articolo 6, comma 3, si preveda che all'onere di ammortamento annuo siano sottratti i relativi contributi statali per l'edilizia e tale risultato sia quindi rapportato alle altre voci di entrata al netto delle sole spese di personale, senza tenere conto delle spese per fitti passivi; conseguentemente si chiede di modificare anche il comma 4, eliminando il riferimento ai fitti passivi;

5) all'articolo 7, comma 1:

a. si limitino le disposizioni ivi previste riferite alle limitazioni all'assunzione di personale al solo anno 2012, armonizzando i contenuti del comma a quanto previsto a legislazione vigente dal DL 112/08 in cui si prevede per le università un contingente assunzionale massimo per un importo non superiore al 50 per cento delle corrispondenti cessazioni di personale a tempo indeterminato dell'esercizio precedente, fermo restando che tali disposizioni devono consentire al sistema universitario nel suo complesso di utilizzare interamente il 50 per cento disponibile;

b. si rinvii a successivo DPCM da adottarsi su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze la definizione delle regole assunzionali relative al triennio 2013 - 2015, prevedendo che le disposizioni in esso contenute consentano un adeguato tasso di sostituzione del personale in uscita e al contempo rendano possibile le progressioni di carriera sulla base della sostenibilità accademica e finanziaria dell'organico docente nel suo complesso, ripartito equamente tra gli atenei in relazione al rispettivo quadro finanziario. Tale previsione è necessaria per allineare le regole agli obiettivi di programmazione del sistema universitario per il triennio 2013 - 2015;

6) all'articolo 9, comma 1, lettera a) si elimini la parte in cui si fa riferimento alla coerenza con gli indicatori utilizzati per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, nonché dei risultati, ove disponibili, della VQR;

7) all'articolo 9, comma 2 si preveda che nel decreto richiamato sia riportato anche il periodo di tempo a cui si fa riferimento nella valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei;

8) all'articolo 11, comma 1, lettera b) si specifichi che l'abrogazione fa riferimento esclusivamente al primo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 180/2008 convertito con modificazioni nella legge 1/2009, e con le seguenti osservazioni:

a) i contenuti dell'articolo 3 siano armonizzati rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 relativo a «Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università”, a norma dell'art. 5, co. 1, lett. b), e 4, lettera a), della L. 240/10;

b) all'articolo 5, comma 1 si specifichi che le spese di personale sono quelle riferite alla competenza dell'anno;

c) all'articolo 5, comma 2, lettera e) si specifichi che i contratti di insegnamento sono quelli previsti dall'articolo 23 della legge 240/10;

d) all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a d) relativamente alla modalità di determinazione delle quote assunzionali massime di ogni ateneo e fatto salvo il contingente minimo del 10 per cento rispetto alla minore spesa per cessazioni dell'anno precedente che si ritiene possa essere assicurato a tutti gli atenei, si proceda a semplificare la determinazione delle stesse in modo che sia graduata pur tenendo conto della situazione delle spese di personale e della situazione di indebitamento e assicurando in ogni caso modalità di determinazione delle quote che siano proporzionalmente maggiori per gli atenei che presentano situazioni maggiormente virtuose rispetto alla combinazione di tali indicatori;

e) nel testo del decreto, laddove si fa riferimento a date e termini temporali relativi ad adempimenti degli atenei o del Ministero (es. verifica parametri di indebitamento e spese di personale, adozione e aggiornamento dei piani triennali e loro comunicazione da parte degli atenei, ecc.), si valuti l'opportunità di eliminare tali termini rinviandone la determinazione a specifici provvedimenti ministeriali in modo da consentire che le scadenze siano coerenti ai tempi con cui il Ministero sarà in grado di adottare i provvedimenti di sua competenza (es. determinazione del FFO, i criteri della programmazione triennale del sistema universitario).
(Fonte: www.camera.it 22-03-2012)
 
RECLUTAMENTO. CHIAMATE DIRETTE PDF Stampa E-mail
Il CUN ha  sempre considerato positivamente l’istituto delle chiamate dirette, in quanto  consente di immettere nel corpo docente colleghi provenienti dall’estero o da altre realtà  scientifiche e realmente intenzionati a contribuire alla crescita del nostro sistema universitario. Purtroppo questo non é sempre avvenuto in passato e troppo spesso la chiamata diretta é diventata un sistema anomalo di reclutamento parallelo. Oggi la normativa é ancora più complessa, per certi versi più confusa. Il CUN ha segnalato, con una  mozione e con altri atti, anche miei quale Presidente, una serie di criticità connesse alla formulazione attuale della disposizione, frutto di ben tre interventi legislativi succedutisi nel tempo. Devo premettere che il CUN, dopo la l. n. 240, non è più competente a esprimere un parere in merito. Non comprendiamo neppure se sia possibile effettuare, in sede CUN, un’istruttoria delle proposte, volta quanto meno ad accertare l’esistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla chiamata diretta. Al CUN compete solo la nomina della commissione dei tre ordinari che esprimerà il parere. Il rischio evidente, e immediato, è che situazioni uguali siano oggetto di trattamenti differenti, con commissioni, prive di linee guida e di un filtro tecnico, che interpretino in modo diverso anche i presupposti che autorizzano la chiamata diretta. Anche questo è stato oggetto di nostre segnalazioni, tramite mozione, perché si proceda con urgenza a  ridefinire i profili procedurali e a chiarire l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’istituto, perché sia amministrato con consapevolezza d’insieme e perché, soprattutto, non si traduca in un’elusione delle norme che regolano le procedure ordinarie di reclutamento. Il che sarebbe gravissimo. I numeri d’altro canto sono significativi: ormai siamo oltre le cento proposte di chiamata diretta in pochi mesi. Purtroppo, ad oggi, nulla è accaduto, tanto che abbiamo ritenuto di “arrangiarci”, se mi si consente l’espressione, con la nomina delle commissioni con “riserva” segnalando contestualmente le principali anomalie che, a nostro giudizio, ostano in alcuni casi all’applicazione dell’istituto. Questo anche nell’intento di fornire un supporto alle commissioni che esamineranno le diverse proposte. Molte anomalie le abbiamo indicate nella nostra mozione, non vorrei scendere troppo sul tecnico. Posso  ricordare alcune incertezze: per la fattispecie basata su un programma di ricerca finanziato si verifica il caso in cui il programma di ricerca indicato non è chiaramente riconducibile a quelli previsti dal decreto 1 luglio 2011, oppure  quello in cui il programma di ricerca è compreso nel decreto 1 luglio 2011, ma non lo è il ruolo dello studioso in quel particolare programma o non é chiara la grande rilevanza del programma. Peraltro sicuramente più grave é la situazione in cui la chiamata diretta diventa strumento per il  trasferimento di un docente già in ruolo ad altro Ateneo (anche modificandone il SSD) o in cui  si configura come progressione di carriera di personale  già in ruolo, quasi a diventare  canale alternativo all’abilitazione nazionale. Il CUN ha rilevato altresì  la necessità di riesaminare con particolare sollecitudine il caso delle chiamate dirette di ricercatori universitari a tempo determinato, vincitori dei programmi di ricerca FIRB, Futuro in ricerca. Il bando 2012, infatti, e il connesso regolamento attuativo prefigurano che i vincitori di un progetto Futuro in ricerca, i coordinatori di progetto o i responsabili di unità di ricerca siano inquadrabili dalle Università solo nel ruolo di ricercatore a tempo determinato con fondi esplicitamente previsti a tal fine dal progetto di ricerca. Non si vede pertanto la necessità e l’opportunità di un’ulteriore valutazione quale quella prevista dalla normativa relativa alla chiamata diretta. In relazione a questa specifica fattispecie, l’amministrazione MIUR ha dimostrato maggiore sensibilità e stiamo collaborando all’elaborazione di una norma che consenta di evitare questa ulteriore anomalia.
(Fonte: A. Lenzi, http://www.roars.it/online/?p=6344 26-03-2012)
 
RECLUTAMENTO. IL RAPPORTO AUREO PER I TRASFERIMENTI DA ATENEO AD ATENEO PDF Stampa E-mail
Un decreto ministeriale del 2011 (articolo 5, punto b) impone agli atenei che desiderino arruolare nei loro ranghi uno studioso (impiegato presso altro ateneo) il rispetto del seguente requisito: "Il numero di professori incardinati nel ruolo in riferimento per il quale si dispone la chiamata, sia inferiore a quello degli incardinati nel ruolo dei docenti immediatamente inferiore". In soldoni (mi perdonino i giuristi) il rapporto tra ordinari e associati non deve essere maggiore di 1 (stessa cosa, immagino, per il rapporto tra  associati e ricercatori). Uno sprovveduto lettore, senza rispetto per questo bellissimo numero naturale, potrebbe chiedersi quale sia l'origine di questo valore numerico. La supposizione che dietro al numero ci sia un ragionamento è rafforzata dal fatto che il primo verso dell'articolo 5 spiega che la ratio della norma  mira a "[...]  favorire una più razionale distribuzione del personale docente". Non è una norma irrilevante. Sta capitando a diversi colleghi di non riuscire a trasferirsi presso un ateneo che li vorrebbe perché a ciò si oppone il rapporto aureo. Si può chiudere la questione pensando che l'accademia italiana sia il classico cavallo disegnato dal comitato (quello con le gobbe), dal quale al massimo ci si può aspettare una strenua resistenza alla sete del deserto. Con sempre meno regimi totalitari al mondo, gli esempi di pianificazione centralizzata sono perle da studiare con interesse. Che si tratti di un tentativo surrettizio per indurre una selezione di qualità? O semplicemente, come in molti altri casi, si naviga a vista, sparando numeri e vincoli, senza chiedersi quali mai siano le conseguenze delle mille norme che regolano la nostra vita e settori fondamentali per il paese come l'istruzione e la ricerca?
(Fonte: F. Lippi, noisefromamerika.org 23-03-2012)
 
ABILITAZIONI SCIENTIFICHE. IL PUNTO IN UN’INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CUN PDF Stampa E-mail

A che punto siamo, ora, con le abilitazioni?
Dopo quasi cinque anni di blocco, ci si domanda come si possa sperare che  un universitario, giovane o meno, possa avere ancora la forza di investire sul proprio futuro. L’unica spiegazione  potrebbe essere la passione quasi maniacale per la ricerca scientifica e per la formazione che molti di noi hanno. Proprio per questo motivo il CUN, dal 2008 in poi, ha molte volte sollecitato il governo e il parlamento a provvedere: è sufficiente considerare le mozioni e i tanti pareri approvati da allora.  Quanto alle  nuove procedure per le abilitazioni nazionali, i rilievi espressi nel nostro parere avevano riguardo principalmente al “come” si dava attuazione alle indicazioni della legge, preoccupati dalla dubbia legittimità di taluni profili che, per noi, significava attenzione alla tenuta delle procedure di abilitazione, da sempre esposte ad elevati rischi di contenzioso. Stando a quanto si legge nel primo parere interlocutorio del Consiglio di Stato, sembra che proprio per superare i nostri rilievi, il governo abbia proceduto a una nuova formulazione del decreto che, peraltro, il CUN non ha avuto mai modo di vedere. Abbiamo saputo dal Ministro che è attualmente alla Corte dei Conti e che entro il mese di aprile si può ritenere arrivi in Gazzetta. A questo punto possiamo sperare che le procedure abbiano inizio prima dell’estate ma, ragionevolmente, fra la costituzione delle commissioni e il recepimento delle domande dei candidati immagino che la reale attivazione delle valutazioni inizierà in autunno. Se così è avremo i primi abilitati nel 2013.

Ed entrando specificamente nel merito dei criteri per le abilitazioni?
Nel  merito, non si può nascondere qualche preoccupazione. I criteri e i parametri indicati nella prima versione del decreto, la sola, ripeto, che il CUN  abbia  avuto modo di vedere, erano e sono criteri discussi, soprattutto non consolidati e a rischio di produrre effetti distorsivi. Teniamo presente, tra l’altro, che stiamo parlando di valutazioni di singoli studiosi. Certo, non posso non ricordare che il  CUN, all’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 240, aveva riavviata, annunciandolo con apposita mozione, la consultazione, già svolta nel 2008, di tutte le comunità scientifiche per elaborare nuovi criteri e parametri riconosciuti dalle comunità e nei quali esse si riconoscessero. Su quella base, dopo la sintesi e le riflessioni svolte in ambito CUN,  furono elaborate delle schede, alcune delle quali tradotte in articolato, in cui si proponevano criteri e parametri per le abilitazioni per  ogni area disciplinare, come chiede la lettera della legge. Per molti aspetti, come risultò anche da alcune simulazioni effettuate, quei criteri risultavano addirittura più restrittivi di quelli proposti nel primo schema di decreto, ma non se ne volle tenere conto.

Dal suo osservatorio, quali spazi ritiene vi siano per il reale reclutamento dei futuri abilitati?
Il Ministro, nel suo ultimo intervento al CUN, ha garantito che verrà rispettata la cadenza annuale. Mi auguro che sia le comunità sia le commissioni sia i candidati non vivano la prima tornata di abilitazioni come un’‘ultima spiaggia’, che vi sia una gradualità legata alla valutazione qualitativa, ma anche una percezione adeguata di quella che ricordo essere un’abilitazione, cui deve seguire il concorso per l’immissione in ruolo.
(Fonte: Intervista a ROARS del presidente del CUN,  http://www.roars.it/online/?p=6344 26-03-2012)

 
FINANZIAMENTI. ARRIVA IL MULTIFONDO 2012 PDF Stampa E-mail

Per le casse degli atenei italiani per il 2012 arriva il «multifondo». Un finanziamento di oltre 10 miliardi di euro (più sostanzioso di quello del 2011) a disposizione delle università «per assicurare la copertura delle spese correnti e quelle legate alla progettualità della didattica, della ricerca e degli investimenti infrastrutturali». Era stato lo stesso ministro Profumo a garantire che per il 2012 il decreto sul Fondo del finanziamento ordinario (Ffo) sarebbe arrivato entro marzo (e non come sempre, negli ultimi anni, a dicembre a chiusura dell`esercizio finanziario per l`anno appena concluso), ma non aveva specificato che questo avrebbe rappresentato solo una parte, anche se la più importante, di un sistema più ampio. Come è suddiviso il finanziamento. La quota principale dei finanziamenti arriva proprio dal Fondo di finanziamento ordinario che per quest’anno supera di poco i 7 miliardi di euro. Nel decreto si indica che questi fondi saranno ripartiti su base storica, su una quota premiale (per le università più virtuose) di circa 1 miliardo, pari al 13%, ma anche su una quota perequativa in grado di compensare il sottofinanziamento di alcuni atenei, garantendo poi, specifica Profumo, «che nessun ateneo subisca una perdita superiore al 3,9% rispetto all`anno precedente». Nel 2013-14 la quota premiale arriverà al 20% e l’80% sarà distribuito sul nuovo sistema basato sul costo standard per studente, le politiche di reclutamento del personale, la perequazione del sistema universitario. In questo primo grosso contenitore ci sono poi altri 355 milioni per il ritorno del turnover dei fondi fermi all`economia che il ministro è riuscito a «riprendersi», più altri fondi, 81 milioni (67 milioni + 13) destinati ad essere ripartiti per l`edilizia universitaria.
Risorse per lo sviluppo del sistema e Linee di intervento progettuali e competitive. In questi altri due contenitori la parte del leone la fanno quella quota di fondi riservata alle università all`interno di progetti di ricerca finanziati non solo dal MiUR ma anche da altri ministeri. In questo senso precisa Profumo ci sarà la «possibilità di impiegare fino al 30% dei fondi Prin 2011 per la copertura di spese generali di funzionamento (overhead) per una somma pari a 51 milioni di euro che vengono a sommarsi al Ffo 2012».
(Fonte: B. Pacelli, ItaliaOggi 28-03-2012)

 
FINANZIAMENTI. FFO 2012. PARERE DELL’ANVUR PDF Stampa E-mail

Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 28 marzo 2012 ha formulato il seguente parere in otto punti sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università per l’anno 2012: vedi al link

http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/parere02_12.pdf
 
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