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18 Marzo
UN INCONTRO TRA LAUREANDI E AZIENDE CREANDO REALI POSTI DI LAVORO PDF Stampa E-mail
In base al protocollo d'intesa sull'apprendistato per l'alta formazione, siglato lo scorso 16 gennaio all'Università di Bergamo, nel quale sono coinvolti anche Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, la rete «Imprese e territorio», la Provincia e il Consiglio dell'ordine dei consulenti del lavoro, le imprese possono assumere tramite contratto di apprendistato gli studenti universitari e personalizzare il contenuto degli ultimi esami, del tirocinio e della tesi per permettere ai ragazzi di laurearsi e allo stesso tempo fare un'esperienza mirata in azienda, seguiti da tutor personali. Alla fine del tirocinio, inoltre, l'impresa assumerà il giovane a tempo indeterminato. I corsi di laurea interessati sono tutti quelli magistrali dell'Università di Bergamo. «L'università di Bergamo è stata l'unica tra gli atenei lombardi a costruire un accordo con tutte le parti sociali coinvolte - spiega Piera Molinelli, prorettore delegato all'Orientamento di ateneo - per rendere fattibile la progettualità del protocollo. È una grande opportunità per gli studenti. Per le imprese può essere vista come una risposta concreta per l'inserimento di nuove forze in azienda».
(Fonte: Corsera 01-03-2012)
 
INCARICHI D’INSEGNAMENTO (ART. 6 L. 240/10) AI LETTORI E COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI. MOZIONE DEL CUN PDF Stampa E-mail

Il Consiglio Universitario Nazionale, nell’adunanza del 22.02.2012 sulla possibilità di affidare incarichi di insegnamento ai lettori di madre lingua straniera e ai collaboratori ed esperti linguistici, ha approvato la seguente mozione. “Considerato che:
- l'art. 23, comma 2, della legge 240/2010 dispone che gli affidatari a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento siano professori e ricercatori universitari, prevedendo altresì che le università possano far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, mediante contratti a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, selezionati mediante l'espletamento di procedure disciplinate nei regolamenti di ateneo che assicurino la valutazione comparativa e la pubblicità degli atti;
- l'art. 6 della citata legge 240/2010 prevede che l'affidamento diretto dei suddetti incarichi, oltre che ai ricercatori a tempo indeterminato, possa essere conferito anche agli assistenti del ruolo a esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della L. 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni nonché ai professori incaricati stabilizzati;
- fino all’entrata in vigore della Legge 240/2010 erano attribuiti incarichi di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, ai lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del D.P.R. 382/1980 e ai collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge 236/95, formalizzati mediante un provvedimento di affidamento diretto, all'esito solitamente di procedure selettive (si vedano, a questo proposito, le note del MIUR del 26 giugno 2006 e del 2 agosto 2006 e il D.M. 8 luglio 2008);
- i lettori e collaboratori ed esperti linguistici potevano svolgere incarichi di insegnamento nella modalità dell'affidamento diretto, anche in conformità con il noto orientamento della giurisprudenza comunitaria, che si era espressa in tal senso, in analogia con quanto avveniva per i tecnici laureati ex art. 50 del D.P.R. 382/1980;
- l’attuale situazione normativa, in assenza di indicazioni esplicite relativamente alla possibilità di assegnare insegnamenti alle predette figure, rischia di creare incertezze e di compromettere lo svolgimento di insegnamenti;
Ciò premesso, il CUN, nell’auspicare un positivo intervento chiarificatore del MIUR, segnala che non si ravvisano motivi per escludere le predette figure dal disposto dell’art. 6 comma 4 della Legge 240/2010”.
(Fonte: cun.it 22-02-2012)

 
ACCORDO CRUI - REGIONI PER VALORIZZARE IL CAPITALE UMANO E RILANCIARE LO SVILUPPO PDF Stampa E-mail

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome hanno sottoscritto un accordo di collaborazione della durata di tre anni per promuovere azioni coordinate di intervento su temi di comune interesse: diritto allo studio; Horizon 2020; sviluppo del capitale umano; sviluppo del territorio; istruzione tecnica superiore (ITS); relazione tra sistema sanitario e sistema universitario. L'accordo dimostra il comune interesse di Università e Regioni a valorizzare il capitale umano - con particolare attenzione ai giovani - e rilanciare lo sviluppo, confermando il ruolo di motore dello sviluppo svolto dagli atenei nell'ambito del territorio.
(Fonte: I. Ceccarini, rivistauniversitas marzo 2012)

 
LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI DA PARTE DEGLI STUDENTI PDF Stampa E-mail

Il sistema di valutazione dei docenti da parte degli studenti è stato sperimentato in Italia solo dal 1998, mentre la sua origine risale agli anni Venti quando fu concepito dall’Harvard University e poi praticato in diversi campus universitari degli Stati Uniti nel corso degli anni Sessanta e Settanta. Per il nostro Paese l’adozione data ufficialmente ottobre 1999 quando entrò in vigore la legge 370 che ha sancito l’obbligo accademico di una valutazione interna periodica delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività delle sperimentazioni. Nello specifico, la normativa prevede che in seno ad ogni università si formi un organo collegiale funzionale, il c.d. “nucleo di valutazione d’ateneo” che deve acquisire, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e della professionalità dei docenti; ricavarne i dati e redigere un’apposita relazione da trasmettere entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario.
Il desiderio degli studenti di assegnare voti ed esprimere giudizi sul sistema scolastico e universitario è emerso chiaramente in questi ultimi anni e nel 2007 ha dato origine a un sito web http://www.votailprof.it/, corrispettivo del sito web americano www.ratemyprofessor.com. Nel sito votailprof.it i giudizi non sono solo indirizzati alla qualità didattica (in particolare al funzionamento delle strutture), ma si riferiscono anche alla personalità dei professori e al loro comportamento con gli studenti, alla puntualità, alla cortesia e alla disponibilità. Molti colleghi non amano essere giudicati dai propri studenti perché ritengono che essi non abbiano un adeguato spirito critico. Ma si tratta di un falso problema, poiché il questionario non deve rilevare la preparazione del docente, ma solo contribuire alla valutazione delle modalità d’insegnamento e del rapporto didattico tra studenti e docenti. Le iniziative autonome che gli studenti hanno messo già in atto, cui si è fatto cenno in precedenza, dimostrano inoltre come sia sentito il bisogno di rendere pubblici i risultati dei nuclei di valutazione, solo così si otterrebbe una maggiore responsabilizzazione dei nostri docenti.
(Fonte: controcampus.it 07-03-2012)

 
FAMELAB ITALIA, TALENT SHOW PER GIOVANI SCIENZIATI ABILI NELLA COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA PDF Stampa E-mail
Anche in Italia arriva FameLab, il talent show per giovani comunicatori della scienza, nato nel 2005 nel Regno Unito in occasione del Cheltenham Science Festival. L’edizione italiana di FameLab è stata presentata oggi presso la sede romana del British Council, l’ente culturale britannico che promuove l’evento in diversi paesi del mondo. «Cerchiamo giovani talenti. Vogliamo stimolare i giovani scienziati che stanno iniziando il loro percorso di ricerca a dialogare con il pubblico», ha spiegato L. Alfonsi, direttore del Perugia Science Fest e, insieme a Frank Burnet, co-fondatore del Cheltenham Science Festival, mente e cuore organizzativo di FameLab Italia. La sfida è semplice ma ardua: comunicare con il pubblico in tre minuti al massimo un argomento scientifico che appassiona. A FameLab si usano solo le parole, niente slide, niente filmati. Ci si può aiutare solo con oggetti che entrano in una tasca. I concorrenti saranno valutati da una giuria di esperti provenienti dal mondo scientifico e da quello della comunicazione, in alcuni casi saranno coinvolti anche attori. Partecipare a FameLab è semplice, basta presentarsi in una delle quattro città - Perugia, Napoli, Trento e Bologna – che dal 25 al 31 marzo ospiteranno le selezioni locali dello show. A FameLab possono partecipare studenti universitari, ricercatori, insegnanti, ricercatori in aziende o centri di ricerca dai 20 anni in su; non possono partecipare comunicatori professionisti, artisti, performer, membri di staff di musei o science center, giornalisti. Sul sito di FameLab Italia si trovano tutte le informazioni necessarie.
(Fonte: G. Spataro, lescienze.it 06-03-2012)
 
INVENZIONI BREVETTATE DA RICERCATORI UNIVERSITARI PDF Stampa E-mail

Quando un’invenzione è realizzata dal dipendente di un ente pubblico, in particolare da ricercatori universitari, l’art. 65 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale dispone che il ricercatore universitario, o più in generale ogni lavoratore del settore pubblico, è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettata di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università o in generale delle pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’esclusiva brevettuale appartengono a tutti in modo equo, salvo diversa pattuizione.
L’inventore, una volta presentata la domanda di brevetto, è tenuto a darne comunicazione all’amministrazione, la quale stabilisce l’entità della percentuale a lei spettante in conseguenza dello sfruttamento economico del brevetto. Qualsiasi tipo di sfruttamento e/o commercializzazione e/o utilizzazione economica dell’invenzione brevettata, fa sorgere, infatti, il diritto per l’amministrazione di percepire una quota compresa tra il 30% e il 50% dei proventi derivanti da tale uso, commercializzazione o sfruttamento.
Il Codice sancisce, infine, che tali disposizioni non si applicano nei casi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati oppure realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università o ente pubblico di appartenenza del ricercatore/dipendente.
(Fonte: N. Marzulli, Ufficio Brevetti e Marchi 09-03-2012)

 
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