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DECADENZA DALLA CARRIERA UNIVERSITARIA? OCCORRE IL DECORSO DI OTTO ANNI ACCADEMICI SENZA IL SOSTENIMENTO DI ALCUN ESAME PDF Stampa E-mail

Il TAR della Campania, con sentenza n. 4695 del 26.08.24, ha stabilito quali siano i presupposti per sancire la decadenza dallo status di studente universitario. I giudici hanno affermato che “in base all’art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933, la decadenza dalla qualità di studente universitario è disposta se l’Università accerta la sussistenza del decorso di otto anni accademici senza che l’interessato abbia sostenuto, anche con esito negativo, una prova d’esame del corrispondente piano di studi.
Nel caso in esame, uno studente fuori corso, iscritto dall’a.a. 1994-1995 alla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli, impugnava un simile provvedimento lamentando la violazione dell’art. 149, T.U. 31 agosto 1933, n. 1592 in quanto, a suo avviso, tale norma andrebbe interpretata nel senso che la semplice prenotazione di esami o anche l’esito negativo di una prova, denotando la partecipazione dello studente all’attività accademica, si configurino come atti idonei ad interrompere i termini decadenziali. La censura del ricorrente è stata accolta dal TAR della Campania poiché dalla documentazione in atti emergeva che lo studente non solo aveva prenotato un esame per l’appello del 5 ottobre 2021, ma che aveva anche affrontato la prova, sebbene la stessa si fosse conclusa con un invito a ripresentarsi ad una sessione successiva. Il Collegio napoletano ha, dunque, osservato che per mantenere l’iscrizione all’Università, gli studenti devono sostenere effettivamente, anche con esito negativo, almeno un esame nel corso di otto anni accademici. F: Oss Univ 26.08.24