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IMPOSSIBILITÀ DI STABILIZZARE IL DOCENTE A CONTRATTO CHE HA SVOLTO IN MANIERA CONTINUATIVA ATTIVITÀ DI DOCENZA PDF Stampa E-mail

Con sentenza n. 1962 del 24 giugno 2024, il TAR Lombardia si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento con cui un Ateneo rigettava la richiesta di una docente a contratto universitaria di essere regolarizzata (i.e. stabilizzata), in virtù della assimilabilità sotto ogni aspetto della sua posizione a quella di un professore associato confermato a tempo pieno). Il Tribunale adito ha rigettato nel merito il ricorso affermando che, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.lgs. 165/2001, non è possibile procedere alla riqualificazione del rapporto di lavoro da professore “a contratto” a rapporto di lavoro a tempo determinato, poiché secondo tale norma dalla violazione di norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori non può mai conseguire la costituzione di rapporti a tempo indeterminato. Secondo i giudici, infatti, se così non fosse, verrebbe pregiudicato il principio della necessaria assunzione per concorso, sancito dall’art. 97, comma 4 della Costituzione e il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, specie laddove si consentisse l’immissione stabile nei ruoli a prescindere dall’effettivo fabbisogno del personale e dalla previa programmazione delle assunzioni, indispensabili per garantire efficienza ed economicità della gestione dell’ente pubblico. F: Oss Univ 24.06.24.