IL TRIBUNALE ORDINARIO SI PRONUNCIA SULLA NON DISCRIMINATORIETÀ DELL’ESCLUSIONE DELLE UNIVERSITÀ TELEMATICHE ALLA CRUI |
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La CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, ente senza scopo di lucro che svolge attività nel campo della formazione superiore), è nata nel 1963 e ha acquisito nel tempo un riconosciuto ruolo istituzionale e di rappresentanza e la capacità di influire sullo sviluppo del sistema universitario attraverso un'intensa attività di studio e di sperimentazione, ma è un ente privato. Il Tribunale ordinario di Roma, pronunciandosi sul ricorso presentato da diverse università telematiche nei confronti della CRUI ha chiarito che “la CRUI è un’associazione non riconosciuta disciplinata dall’art. 36 e ss. cod. civ., escludendosi la natura e la funzione pubblicistica. Non trattandosi di ente pubblico, per cui l’adesione deve essere garantita paritariamente a tutti gli aventi diritto, ma di un ente privato, ne discende l’insindacabilità dinnanzi al giudice delle disposizioni ordinamentali relative all’adesione partecipativa di intere categorie di terzi e perfino di singoli individui”. F: Osservatorio sull’università 20.06.24.
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