Home 2010 04 Dicembre Commenti agli articoli riguardanti l’università nella legge 183 (collegato lavoro) in vigore dal 24 novembre 2010
Commenti agli articoli riguardanti l’università nella legge 183 (collegato lavoro) in vigore dal 24 novembre 2010 PDF Stampa E-mail

Art. 8. Modifica all’articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione».

Commento. Si rivedono i criteri sulle elezioni delle cariche universitarie. Si modifica parzialmente l’elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento, prevedendo la possibilità di eleggere un professore associato se non si è raggiunto il quorum per due votazioni.

Art. 9. Modifiche all’articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all’articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009

1. Al secondo periodo del comma 13 dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «nonché di contrattisti ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,» sono soppresse.

2. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «, illustrati e discussi davanti alla commissione,» sono soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite le seguenti: «discussi pubblicamente con la commissione,».

Commento. Gli stanziamenti previsti fino al 2011 dalla legge 133/2008 per l’assunzione di personale universitario restano limitati al 60% a favore dei soli ricercatori. Sono esclusi i contrattisti di cui alla legge 230/2005.

Il reclutamento dei ricercatori si basa sulla valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato, discussi davanti all’apposita Commissione.

La Legge 133/08 prevede che le assunzioni per le Università possano avvenire per una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato. Di questa cifra una quota non inferiore al 60% deve essere utilizzata per l’assunzione di ricercatori: Vengono esclusi i contrattisti di cui alla Legge 230/2005

Anche le pubblicazioni diventano oggetto di discussione con la commissione incaricata della valutazione comparativa.

Art. 10. Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale

1. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale».

Commento. L’obbligatorietà della quota del 60% per le assunzioni di ricercatori non si applica agli istituti d’istruzione universitaria a ordinamento speciale.

Art. 11. Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari

E’ abrogata la possibilità che nei bandi per le nomine in ruolo siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa e la previsione di un numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato.

Art. 12. Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze alle università statali

1. All’articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze alle università statali, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce all’università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito».

Commento. Nel caso in cui ci siano passaggi di ricercatori in servizio alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze alle università statali, sono trasferite le risorse finanziarie per pagare lo stipendio al ricercatore trasferito. (Commenti da http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20101125/scheda-flc-cgil-commento-su-legge-183-del-4-novembre-2010-collegato-lavoro-novembre-2010.pdf)