Home 2010 24 Novembre Approvati dalla commissione VII della Camera emendamenti abrogativi di norme del DDL Gelmini
Approvati dalla commissione VII della Camera emendamenti abrogativi di norme del DDL Gelmini PDF Stampa E-mail

In commissione VII alla Camera sono stati approvati 34 emendamenti abrogativi di norme già votate qualche settimana prima. Di seguito i contenuti più importanti di tali emendamenti:

- eliminazione del ripristino degli scatti di anzianità per i giovani ricercatori (art. 5 bis del testo approvato in commissione Cultura); - definanziamento degli incentivi per l’internazionalizzazione del sistema universitario e in particolare per insegnamenti o corsi di studio che si tengono in lingua straniera (art. 2, comma 2, lettera l); - possibilità di assorbimento da parte del ministero dei risparmi generati da eventuali fusioni di atenei, (art. 3, comma 3); - soppressione del trasferimento dei beni demaniali in uso agli atenei (art. 3bis); - obbligo di restituzione dei buoni studio anche da parte degli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti (art. 4, comma 1, lettera b), - cancellazione nella definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per il diritto allo studio dei seguenti obiettivi: borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi (art. 5, comma 6, lettera a); - nei passaggi di livello eliminazione dell’aggancio alla classe quarta per la rivalutazione iniziale che era stato introdotto a parziale compensazione della mancata ricostruzione di carriera (art. 8, comma 3, lettera b); - definanziamento della retribuzione integrativa per i ricercatori che svolgono didattica o attività gestionali (art. 9 comma 01); - eliminazione della soglia minima di 20 mila euro annui per gli assegni di ricerca (art. 19, comma 6); - ammissione che non si tratta di un vero tenure track poiché la conferma di ruolo è condizionata con norma esplicita alla disponibilità delle risorse (art. 21, comma 5); - mancato riconoscimento delle prestazioni dei contratti a tempo determinato ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (art. 25, comma 10quater); - cancellazione della norma relativa ai concorsi per associato che non ha copertura finché non è approvata al Senato la legge di stabilità. Infine nell’ultimo emendamento (art. 25, comma 11 bis), il ministro dell’Università “provvede” al monitoraggio degli atenei e “riferisce” al ministro dell’Economia il quale interviene “con proprio decreto” per modificare gli stanziamenti in bilancio a favore dell’università. (sintesi da un resoconto di W. Tocci 20-11-2010)