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ERRONEO CHIAMARE UN PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA SENZA EFFETTUARE ALCUN CHIARIMENTO SU QUALI FOSSERO I TITOLI VALUTABILI PDF Stampa E-mail

Il TAR Lazio, sent. 17.03.23 n. 4699, pronunciandosi nell'ambito di un giudizio avverso l'esito di una procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ha accolto il ricorso in quanto la Commissione, pur essendo specificamente obbligata dal bando, non ha provveduto alla predeterminazione dei criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell'attività didattica dei candidati, limitandosi a replicare pedissequamente quanto previsto, in termini generali, dal bando medesimo. In altre parole – secondo il Collegio – la Commissione si è limitata a ribadire gli stessi criteri previsti dal bando senza l'attribuzione di singoli e specifici pesi o punteggi né in relazione agli stessi, né per i diversi ulteriori elementi costituenti oggetto della valutazione (titoli, curriculum, pubblicazioni), e senza effettuare alcun chiarimento su quali fossero i titoli valutabili. "Tale modus procedendi – per il Collegio – si pone in aperto contrasto con il bando, oltre che con i generali principi dell'azione amministrativa". F: Oss. Univ. marzo 2023.