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SANZIONE DISCIPLINARE LEGITTIMA NEI CONFRONTI DI UN RICERCATORE VENUTO MENO AI PROPRI DOVERI D’UFFICIO NELLA DIDATTICA E NELLA RICERCA PDF Stampa E-mail

Il Consiglio di Stato, sentenza 18.01.23 n. 629, ha ritenuto che l'università appellante avesse legittimamente adottato una sanzione disciplinare, nei confronti di un ricercatore, per essere questi venuto meno ai propri doveri d'ufficio correlati alla didattica e alla ricerca. Secondo il CdS "il mancato svolgimento di esercitazioni o di altra attività didattica integrativa comporta una sicura violazione dei doveri d'istituto [...] e giustifica l'irrogazione della sanzione disciplinare, in quanto il ricercatore ha percepito la retribuzione connessa al suo status di ricercatore, senza svolgere in realtà per un arco di tempo considerevole alcuna attività didattica (né di tipo frontale, né di natura integrativa)"... Inoltre il CdS "ha ritenuto la produzione scientifica dell'appellato sintomatica di un'attività professionale discontinua". (F: Oss. Univ. 10.01.23)