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LA CARRIERA DEI NUOVI RICERCATORI IN TENURE TRACK (RTT) PDF Stampa E-mail

La Legge 29.06.22, n. 79 aggiunge all'art. 24 della legge Gelmini un comma 1-bis, in base al quale "ciascuna Università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno 1/3 degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1 – e cioè per quelli da ricercatore a tempo determinato – in favore di candidati che, per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi.
E' riformato il comma 2 dell'art. 24 della legge Gelmini, in particolare: da un lato, ammettendo alla procedura di selezione – oltre che i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica – anche i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti da ricercatore a tempo determinato (di tipo A o B); dall'altro, disponendo che la selezione termini con la "deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'Università al termine dei lavori della commissione giudicatrice" e con la conclusione del contratto "entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione".
"La programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione", eventualità, questa, che determina l'inquadramento del titolare del contratto nel ruolo di professore di seconda fascia; quanto al procedimento di selezione, "alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo"; relativamente, invece, alla valutazione, essa "si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro", pur con l'obbligo, previsto dal riscritto comma 5-bis, di "svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento".
Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo del nuovo ricercatore a tempo determinato, come avveniva anteriormente, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento; allo stesso modo, sulla base delle modifiche al comma 9, è previsto, come avveniva anche anteriormente, che il contratto da ricercatore non dia luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, costituendo tuttavia titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle Università.
(F: Legge 29.06.22, n. 79. Art. 14 "Disposizioni in materia di Università e Ricerca")