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PROVVEDIMENTI PER UNIVERSITÀ, ANVUR, AFAM e SNA NEL DECRETO PNRR 2 PDF Stampa E-mail

Con legge 29 giugno 2022, n. 79, è stato convertito, con modificazioni, il Dl. 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 2)". Il testo del decreto prevede, alla luce della conversione, 9 capi, di cui il primo, corrispondente agli artt. 1-17-ter, è dedicato alle "Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e Università e Ricerca".

  • Il Decreto PNRR 2 convertito in legge prevede la sostituzione degli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della Legge n. 240 del 2010, con contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, ovvero i cosiddetti "contratti di ricerca". L'importo di tali contratti è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito (articolo 14, comma 6-septies). Intervento finale del MEF che fissa un tetto di spesa per i nuovi contratti di ricerca, per i quali la spesa degli atenei non dovrà superare la spesa media dell'ultimo triennio per assegni di ricerca: un'uguale spesa per figure con un costo diverso. Inoltre, la norma annulla anche la possibilità di conferire borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato.
  • Il testo sostituisce le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B con un'unica figura ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track (Rtt), titolare di un contratto di durata complessiva di 6 anni, non rinnovabile. Al ricercatore a tempo determinato si applica, su propria istanza, la procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui presta servizio, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia.
  • Le Università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante procedure riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 e Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA). È espressamente previsto che a tali procedure non si applichino le previsioni in tema di nullaosta e previo parere in punto di chiara fama, in di cui al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230.
  • In merito al nuovo profilo professionale del ricercatore (Rtt), il c. 4-ter dell'art. 14 L 29.06.22 n. 79 fa riferimento a "preminenti funzioni di ricerca", nonché "obblighi didattici nel limite max del 50% dell'orario di lavoro", senza però "piena responsabilità didattica di cattedre di docenza".
  • Le Università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato dotato di titoli non inferiori a laurea magistrale e con trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP. C. 1, 2 e 3 dell'art. 14 L 29.06.22 n. 79.
  • Le cariche dell'ANVUR. Sono estese da 4 a 6 anni la durata del mandato del Presidente, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, nonché dei componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR, applicabile già ai soggetti in carica.
  • Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è istItuito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato. Il decreto reca disposizioni relative al reclutamento, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nelle istituzioni AFAM, nell'ambito dei processi di statizzazione.
  • E' rafforzata con misure specifiche la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), con particolare riguardo alle risorse umane, finanziarie e organizzative. È prevista la possibilità di istituire poli formativi su tutto il territorio nazionale.
  • La legge 79 prevede un regime transitorio di sei mesi per attivare ancora vecchi assegni post-doc, di tre anni per gli RtdA, di 1 anno, o fino all'esaurimento dei piani straordinari in corso, per gli RtdB. Inoltre, ci sono passaggi agevolati dai vecchi RtdA ai nuovi ricercatori a tempo determinato in tenure track (Rtt).